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Art. 2487 ter c.c.
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20 Luglio 2023

I soci di s.r.l. titolari di un terzo del capitale sono legittimati a convocare l’assemblea

Con riferimento alla tempestività della convocazione dell’assemblea di s.r.l., salvo che l’atto costitutivo non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

Nelle società a responsabilità limitata, il potere di convocare l’assemblea, in caso di inerzia dell’organo di gestione, deve riconoscersi, nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, stante, da un lato, il mancato richiamo, nella disciplina di tali società, dell’art. 2367 c.c., dettato per le società per azioni e non applicabile in via analogica, attesa la forte differenza tra i due tipi societari, e, dall’altro, l’inutilizzabilità dell’art. 2487 c.c., in quanto relativo alla nomina e revoca non degli amministratori ma dei liquidatori. Tale legittimazione dei soci non può, tuttavia, dirsi esente da limiti: il potere del socio (o dei soci) è, infatti, condizionato, trovando il proprio presupposto legittimante nella inerzia degli amministratori.

L’inapplicabilità alle s.r.l. dell’art. 2367 c.c. si spiega non per il fatto che per tali società non sia necessario il requisito dell’inerzia dell’organo gestorio, ma per il fatto che non è prevista, in caso di inerzia dell’organo gestorio, la facoltà dei soci di ricorrere al presidente del tribunale. Resta, dunque, imprescindibile, anche per le s.r.l., l’inerzia dell’organo gestorio quale presupposto per la legittimazione alla convocazione assembleare da parte dei soci che rappresentano il terzo del capitale sociale, a nulla rilevando che, in tema di delibera di revoca dell’amministratore, tale inerzia sia presumibile.

Nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare si verifica la cessazione della materia del contendere e non si può procedere alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione impugnata, quando risulti che l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. La nuova deliberazione, emessa dall’assemblea nuovamente convocata e regolarmente costituita, deve avere lo stesso oggetto della prima e dalla stessa deve risultare, quanto meno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida, ponendo in tal modo in essere un atto sostitutivo ovvero ratificante di quello invalido ed una rinnovazione sanante con effetti retroattivi.

27 Febbraio 2023

Delibera di revoca dello stato di liquidazione e mancanza in capo alla società di risorse utili al soddisfacimento del credito

La perdita della qualità di creditore in pendenza del processo di opposizione alla delibera di revoca dello stato di liquidazione ex art.2487-ter c.c. dallo stesso introdotto, determina la perdita della legittimazione ad agire del creditore sociale ed il rigetto dell’opposizione.
E’ privo di interesse ad agire il creditore che proponga opposizione alla delibera di revoca dello stato di liquidazione ex art.2487-ter c.c. qualora non vi siano prospettive iniziali che il proprio credito venga soddisfatto con le risorse derivanti dalla liquidazione e ciò sull’assunto che un creditore che già ha perso ogni garanzia patrimoniale non può dolersi se il proprio debitore si attiva – a proprie spese – per “risollevarsi” (revocando lo stato di liquidazione).
10 Ottobre 2022

Impugnativa della delibera di messa in liquidazione e cessazione della materia del contendere per revoca dello stato di liquidazione

Con la revoca dello stato di liquidazione viene meno la delibera di messa in liquidazione della società, la quale torna a tutti gli effetti in attività.

L’abuso della maggioranza consiste nell’esercizio arbitrario e fraudolento del diritto di voto per finalità di perseguimento di interessi divergenti da quelli della società, ovvero di lesione degli interessi dell’altro socio, essendo invece irrilevante la sussistenza di interessi confliggenti dei soci.

14 Giugno 2021

Opposizione alla revoca dello stato di liquidazione

Ai fini dell’opposizione alla revoca dello stato di liquidazione, non è necessario che il credito dell’opponente sia stato accertato in via definitiva, ma è sufficiente che l’opponente vanti una “mera ragione di credito”  (anteriore all’iscrizione della delibera di revoca dello stato di liquidazione) che possa essere pregiudicata, ancorché  contestata.

Il pregiudizio a carico del creditore deve reputarsi sussistente ogniqualvolta la società non disponga – all’esito della revoca – di un patrimonio quantomeno pari al capitale minimo richiesto dalla legge per il tipo sociale adottato, capitale minimo posto a presidio del soddisfacimento dei creditori. Pertanto, non costituisce elemento idoneo ad escludere il pregiudizio a carico del creditore la generica indicazione del subentro di nuovi soci investitori.

Il procedimento di opposizione promosso dai creditori avverso la revoca dello stato di liquidazione, a norma dell’art. 2487 ter cc, va considerato quale giudizio ordinario di cognizione.

 

8 Novembre 2019

Responsabilità solidale di società a seguito di scissione

Ai sensi dell’art. 2506-quater, ultimo comma, c.c., ogni società partecipante alla scissione può essere chiamata a rispondere solidamente di un debito, rispondendone per intero solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto, mentre le altre sono responsabili solidali, secondo un beneficium ordinis, solo nei limiti della quota di patrimonio netto di loro spettanza, come determinato al momento della scissione, atteso che la suddetta norma tende a mantenere integre le garanzie dei creditori sociali ma non anche ad accrescerle; l’eventuale mancata opposizione del creditore alla scissione non preclude l’esperimento dell’azione nei confronti della società beneficiaria. [ LEGGI TUTTO ]