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Art. 25 reg. 1346 2000
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16 Ottobre 2021

L’azione di inopponibilità ex art. 45 l.f. appartiene alla giurisdizione del giudice italiano

Il principio per cui a norma degli artt. 3 e 25 Reg. n. 1346/2000, l’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. promossa da una curatela fallimentare nei confronti di un convenuto non residente in Italia appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di azione direttamente derivante dalla procedura e ad essa strettamente connessa (Cass. N. 10233/2017) trova applicazione anche in relazione all’azione di inopponibilità degli atti ex art. 45 l.fall., trattandosi del medesimo tipo di azione. Ne è conferma, del resto, l’art. 4, secondo comma, lett. M) Reg. n. 1346/2000, ai sensi del quale, salva la prova che l’atto controverso è soggetto alla legge di uno Stato diverso da quello di apertura della procedura che non ne consente l’impugnazione, le disposizioni relative all’inopponibilità degli atti sono determinate dalla legge dello Stato di apertura della procedura.