Art. 2503 bis c.c.
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Al singolo creditore è preclusa l’opposizione alla fusione in caso di approvazione dell’operazione da parte dell’assemblea degli obbligazionisti ex art. 2503-bis c.c.
L’approvazione della fusione da parte della maggioranza nell’assemblea generale degli obbligazionisti delle società partecipanti alla medesima ex art. 2503-bis c.c. vale ad escludere la configurabilità del pericolo prospettato dal singolo creditore obbligazionista opponente e, dunque, ogni valutazione giudiziaria in relazione allo stesso. L’ordinamento infatti attribuisce preminenza assoluta, nella valutazione della configurabilità e rilevanza del pericolo di pregiudizio per i creditori obbligazionisti derivante dalla fusione, alla valutazione dell’assemblea speciale. [ LEGGI TUTTO ]