Art. 2508 c.c.
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Iscrizione d’ufficio della cancellazione della sede secondaria di società estera non operativa
Le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, comprese quindi le norme che regolano l’iscrizione del registro delle imprese.
All’assoggettamento a tali disposizioni deve corrispondere – per un evidente principio di simmetria nel sistema – la cancellazione della relativa iscrizione dal registro delle imprese quando detta sede secondaria risulta chiusa/inesistente. [ LEGGI TUTTO ]