Art. 2533 c.c. c.c.
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Legittimità dell’esclusione del socio da società cooperativa edilizia
Poiché scopo di una cooperativa edilizia è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa, a condizioni possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi mediante l’assegnazione in godimento di unità immobiliari, presupposto per poter ottenere in godimento l’alloggio è l’aver acquisito lo status di socio della cooperativa.
L’indennità da occupazione abusiva dell’immobile va determinato in via analogica in base al criterio previsto dall’art. 1591 c.c. in materia di locazione – ai sensi del quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna – e comunque con modalità corrispondente a quanto la cooperativa attrice avrebbe percepito dall’assegnazione ad altro socio, qualora la convenuta avesse rilasciato tempestivamente l’immobile.