Art. 2629 c.c.
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Sospensione dell’efficacia della decisione di fusione a seguito di opposizione
La proposizione dell’opposizione alla fusione (da considerare come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., e quindi esercitabile giudizialmente) produce ex lege ed erga omnes effetti sospensivi dell’efficacia della decisione di fusione stessa; e tale soluzione si desume dall’interpretazione degli artt. 2503 c.c. (con il conseguente rinvio all’art. 2445 comma 4) e 2629 c.c. Pertanto, l’opposizione blocca in via preventiva e paralizza automaticamente il procedimento di fusione, e con tale strumento un terzo estraneo alla società – indipendentemente dalla fondatezza delle sue ragioni – potrà incidere, per volontà di legge, sul diritto soggettivo della società a procedere a fusione, fintanto che tale ostacolo non sia rimosso dal provvedimento del tribunale.