Art. 2751 bis c.c.
1 risultato
Onere del liquidatore che redige il bilancio intermedio di liquidazione di indicare le ragioni della diminuzione di crediti esistenti nel precedente bilancio d’esercizio
Si può presumere che l’importo della differenza tra i crediti risultanti dal bilancio intermedio di liquidazione e quelli (maggiori) risultanti dal precedente bilancio di esercizio della società sia stata nell’intertempo incassata dal liquidatore (già amministratore unico della stessa) nel caso in cui tale soggetto non alleghi nel bilancio intermedio le specifiche ragioni di detta diminuzione dei crediti, necessari per estinguere integralmente i debiti gravanti sulla società (nel caso di specie aventi rango privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.). In presenza di tale omissione, il liquidatore sarà responsabile nei confronti del creditore sociale non soddisfatto ai sensi dell’art. 2495, c. 2, c.c. se l’importo dei suddetti crediti, che si presume abbia incassato, sarebbe stato sufficiente per pagare anche gli altri crediti aventi rango uguale o poziore.