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Art. 2933 c.c.
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22 Luglio 2022

Inadempimento all’ordine giudiziale di inibitoria ed esecuzione forzata di un obbligo di non fare

Il principio generale delineato dall’art. 2933, comma 1, c.p.c., prevede che il mancato adempimento di un obbligo di non fare legittimi l’avente diritto ad ottenere giudizialmente che esso sia eseguito a spese dell’obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, purché la prestazione che forma oggetto dell’obbligo abbia carattere fungibile. Deve trattarsi, cioè, di una prestazione che possa essere eseguita indifferentemente dall’obbligato o per mezzo dell’attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore. In un caso di violazione di inibitoria alla commercializzazione di prodotti in contraffazione di marchio, affinché il requisito della fungibilità possa dirsi integrato, la prestazione può consistere dunque nella distruzione di opere materiali o di prodotti in violazione dell’ordine di inibitoria emesso.

2 Giugno 2020

Patti di non concorrenza e insussistenza dei presupposti comuni per la tutela cautelare

Non è ravvisabile un pregiudizio “imminente e irreparabile” – necessario presupposto per l’emanazione del provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc – in relazione alla presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte dell’amministratore delegato dimissionario se: (i) la pattuizione negoziale prevede il pagamento di una rilevante penale per il caso di violazione del patto di non concorrenza sicché il pregiudizio derivante dalla violazione del patto non possa dirsi di per sé irreparabile in quanto di difficile o impossibile monetizzazione; (ii) l’inadempimento contestato all’amministratore si concretizzi nell’impegno assunto da quest’ultimo di ricoprire un incarico simile o analogo a quello precedentemente ricoperto in una società operante sì nello stesso settore dell’attrice nonché ex datrice di lavoro dell’amministratore dimissionario, ma dedita in assoluta prevalenza a un segmento di mercato caratterizzato da peculiarità diverse da quelle proprie del segmento ove la reclamante opera in via principale e tale per cui la possibilità di future condotte dell’amministratore in grado di incidere sulla concreta operatività commerciale della reclamante appaia di per sé residuale; (iii) al momento della richiesta del provvedimento cautelare di urgenza, nessuna condotta dell’amministratore specificamente pregiudizievole della operatività dell’attrice possa dirsi in atto o essere valutata come imminente.