Art. 2947 c.p.
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Azione di responsabilità esercitata dal terzo per danni diretti nel caso di appropriazione indebita di merci depositate in conto deposito
In caso di contratto di conto deposito merci stipulato tra due società, l’appropriazione indebita da parte della depositaria delle merci di appartenenza della società depositante può giustificare l’accoglimento, in favore di quest’ultima, dell’azione di responsabilità di cui all’art. 2395 c.c. nei confronti dell’amministratore unico della società depositaria. Non vale ad escludere la responsabilità del convenuto amministratore unico della società depositaria la circostanza per cui non fosse quest’ultimo a presidiare direttamente il sito presso cui erano depositate le merci, né tantomeno l’espressa pattuizione, presente nel contratto di conto deposito merci, secondo cui della gestione del deposito, della movimentazione dei prodotti e delle eventuali differenze tra giacenze reali e contabili dovesse ritenersi responsabile la società depositante.