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Art. 3 d.lgs. 168 2003
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31 Ottobre 2024

(In)competenza della sezione imprese e validità delle c.d. operazioni baciate

L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. L’oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell’art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003, deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett.b) l’attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti, in quanto il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo.

Ai fini della competenza per materia, si deve avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi, va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga nessuna questione relativa al diritto societario l’interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario

(Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato la competenza del giudice ordinario in relazione a controversie derivanti dalle c.d. operazioni baciate, ossia operazioni in cui vi è un collegamento tra i negozi di finanziamento ed acquisto azionario, in quanto il petitum non involge un rapporto di natura società, non essendo sufficiente a fondare la competenza della sezione specializzata il richiamo all’art. 2358 cc e alla violazione del divieto di assistenza finanziaria, essendo piuttosto le domande attoree finalizzate ad una declaratoria di invalidità dei contratti di finanziamento, mentre rimane estranea al contendere la partecipazione effettiva del socio alle dinamiche societarie).

25 Ottobre 2024

Divieto di assistenza finanziaria e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Non sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa ove la disciplina del divieto dell’assistenza finanziaria di cui all’art. 2358 cc sia richiamata semplicemente come norma imperativa che, ove violata, comporterebbe la nullità dei negozi collegati di finanziamento ed acquisto azionario, ma non ne viene pretesa l’applicazione a tutela dei diritti del socio ovvero degli interessi della società a mantenere integro il proprio capitale, nel contesto di un rapporto societario.

26 Settembre 2024

Assegnazione di quote di s.r.l. al creditore pignoratizio e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa

Il creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, può soddisfare la sua pretesa con due modalità differenti: può promuovere l’esecuzione forzata ordinaria, ovvero può in alternativa procedere all’esecuzione “privata” prevista dall’art. 2797 c.c. che costituisce una forma di autotutela esecutiva a carattere negoziale.

Il giudice competente a conoscere della domanda proposta dal creditore pignoratizio di assegnazione della cosa in pagamento fino alla concorrenza del debito (art 2798 cod. civ.) è il giudice competente in sede di cognizione ordinaria e non il giudice dell’esecuzione forzata.

Se il pegno ha ad oggetto quote di una s.r.l. ed è stato costituito in seno ad un accordo volto a determinare la cessione delle quote di una s.r.l., trova indubbia applicazione l’art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legge del 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che attribuisce alla competenza delle Sezioni specializzate tutte le controversie relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” a queste ultime, per le quali il Tribunale decide in composizione collegiale.

L’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche dal terzo con l’intento di sottrarre all’esecuzione il bene sul quale il terzo vanta un diritto di proprietà o altro diritto reale. Mediante l’opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall’art. 2797 c.c., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno.

26 Luglio 2024

Incompetenza della sezione imprese per cause aventi ad oggetto la validità dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari

L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Detta competenza si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Da ciò deriva l’incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nel caso di controversia che abbia come oggetto la presunta violazione dell’art. 2358 c.c. e la relativa validità o meno dei contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, in quanto l’oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria nella società e i diritti inerenti, ma unicamente la asserita insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali ad acquisti azionari.

28 Marzo 2024

Conseguenze giuridiche dell’esclusione del socio di cooperativa a proprietà indivisa

Tra le conseguenze giuridiche previste per legge nei casi di esclusione del socio di una società cooperativa a proprietà indivisa rientra l’obbligo per il socio escluso di corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità per l’occupazione sine titulo dell’immobile concessogli in godimento dalla società a decorrere dalla delibera di esclusione e fino al rilascio dell’immobile stesso, oltre agli interessi legali e alle spese che la società ha sostenuto per la delibera di esclusione. In via analogica, a tale fattispecie si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di locazione, ai sensi della quale il conduttore in mora è tenuto a corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell’immobile, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.

L’onere della prova relativa all’avvenuto pagamento del canone di godimento dell’alloggio assegnato al socio di società cooperativa a proprietà indivisa, calandosi nel contesto di un’azione risarcitoria, incombe sul socio stesso, potendo la società creditrice limitarsi a provare l’esistenza del titolo e ad allegare la circostanza del preteso inadempimento.

Le controversie afferenti ai rapporti societari intercorrenti tra un socio e una società cooperativa rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di imprese.

28 Febbraio 2024

Rendita vitalizia come prezzo della cessione di partecipazioni e incompetenza delle sezioni specializzate

Non sussiste la competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa a decidere una controversia avente ad oggetto una domanda di pagamento della rendita vitalizia concordata a integrazione del prezzo di cessione di quote sociali a favore di un soggetto terzo rispetto al negozio di cessione. Infatti, la competenza delle sezioni specializzate relative alle partecipazioni sociali o ai diritti inerenti, di cui all’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003, si determina in relazione all’oggetto della controversia, qualora sussista un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

12 Febbraio 2024

Compenso all’amministratore: competenza della sezione specializzata in materia di impresa ed eccezione di inadempimento

La controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest’ultima dovute in relazione all’attività espletata dal primo va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa, poiché la formulazione dell’art. 3, co. 2, lett. a, del d.lgs. n. 168 del 2003, facendo riferimento alle cause e ai procedimenti “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario”, si presta a ricomprendere, quale specie di questi, tutte le liti che vedano coinvolti la società e i suoi amministratori, senza poter distinguere fra quelle che riguardino l’agire degli amministratori nell’espletamento del rapporto organico e i diritti che, sulla base dell’eventuale contratto stipulato con la società, siano stati da quest’ultima riconosciuti a titolo di compenso.

In tema di ripartizione dell’onere probatorio tra il soggetto attivo e il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. può limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento; viceversa, il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nell’ipotesi in cui sia eccepito non l’inadempimento dell’obbligazione, bensì il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l’inesattezza dell’adempimento, gravando sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.

8 Gennaio 2024

Domande connesse e competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa

Conformemente a quanto disposto dall’art. 3, terzo comma, D. Lgs. n. 168/2003, la domanda di accertamento di inesistenza del credito che ha ad oggetto l’accertamento di un fatto illecito presupposto della domanda di risarcimento del danno ex art. 2476, sesto comma, c.c., avanzata nei confronti dell’amministratore, viene attratta alla competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa in quanto connessa con la domanda di responsabilità di cui all’art. 2476 c.c. di competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa.

1 Dicembre 2023

OPA obbligatoria su titoli AIM: competenza sezioni specializzate e vincolatività delle determinazioni del Panel

Le società italiane medio piccole le cui azioni sono negoziate in mercati alternativi sono assoggettate a oneri e regole meno rigorose rispetto a quelle quotate in borsa. Ai sensi di legge, le società i cui titoli sono negoziati su AIM Italia non sarebbero soggette alla disciplina delle offerte pubbliche obbligatorie. Tuttavia, a tutela degli investitori, il Regolamento Emittenti AIM Italia prevede, all’art. 6 bis (anche mediante il richiamo alla Scheda Sei), che gli statuti di queste emittenti debbano inserire precise previsioni in materia di offerta pubblica di acquisto. Tale Regolamento, sostanzialmente, richiede che lo statuto sociale renda applicabili, su base volontaria, le previsioni degli artt. 106 e 109 t.u.f. in tema di offerta obbligatoria successiva totalitaria. Le predette regole non sono amministrate da Consob ma da un panel di esperti nominati da Borsa Italiana. Tale disciplina è coerente con quanto previsto dall’art. 106 t.u.f., che, al verificarsi di alcune circostanze tassativamente elencate dalla legge, affida alla Consob il potere di rettificare al rialzo il prezzo dell’OPA, mediante l’adozione di un apposito provvedimento. Nel caso di società le cui partecipazioni sono quotate in AIM Italia, qualunque interessato può ricorrere al panel in base alle disposizioni sopra richiamate di cui alla Scheda Sei del predetto Regolamento, recepite nei singoli statuti.

L’intervento del panel va equiparato a quello di un collegio di probiviri, la cui terzietà è garantita dal fatto che la nomina dei singoli esperti è demandata a Borsa Italiana, avente la funzione di prevenire o dirimere ogni questione o controversia che possa insorgere durante lo svolgimento dell’offerta, comprese quelle relative alla determinazione del prezzo. Tale intervento, in quanto necessariamente preventivo, è destinato ad avere efficacia nei confronti non solo dei soci che vi hanno fatto ricorso, ma anche di tutti gli altri soci. Diversamente ragionando, le decisioni del panel relative alla determinazione del prezzo avrebbero efficacia di mera raccomandazione nei confronti dei soli soci hanno attivato l’intervento degli arbitri, sicché in tal modo verrebbe vanificata la funzione di regolamentazione preventiva dello svolgimento dell’offerta che il sistema riconosce agli arbitri. Considerato che la normativa di settore demanda al panel, ovvero a un collegio di probiviri, e non a Consob, il potere di dirimere tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione delle clausole statutarie che disciplinano l’offerta pubblica di acquisto, l’origine dei poteri decisori del collegio dei probiviri è volontaria (negoziale), con la conseguenza che, nel caso di società emittenti AIM Italia, eventuali richiami al potere autoritativo di Consob appaiono inconferenti.

In base a quanto previsto nella Scheda Sei allegata al Regolamento Emittenti AIM, le determinazioni del panel sulle controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio. Il ricorso agli arbitri, dotati di effettiva terzietà, assume la stessa valenza di un arbitrato rituale, da cui consegue la vincolatività/obbligatorietà delle decisioni assunte nei confronti della società e dei soci. Conseguentemente, salvo che vi siano contestazioni circa la manifesta infondatezza o iniquità delle conclusioni cui è giunto il panel, il tribunale non può entrare nel merito dei criteri applicati per giungere a tale determinazione, ma solo accertare e dichiarare la vincolatività per tutte le parti (società e azionisti) di tale decisione.

La ratio giustificatrice del foro speciale di cui all’art. 23 c.p.c. va ricercata nella considerazione che il giudice del luogo in cui si trova la sede della società è quello più idoneo a conoscere della controversia avente ad oggetto il “rapporto sociale”, mentre le controversie che riguardano le vicende traslative delle partecipazioni sociali, a cui può naturalmente accedere il mutamento soggettivo della compagine sociale come effetto del passaggio di proprietà delle quote, non vale a trasformare la lite in una controversia avente ad oggetto il rapporto sociale. D’altro canto, l’art. 3, co. 2, lett. a, d.lgs. 168/2003 individua l’esistenza della competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, riferendola alle cause e ai procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario; ancora, la successiva lett. b specifica che rientrano al pari nella competenza del giudice specializzato anche le cause e i procedimenti relativi ai trasferimenti delle partecipazioni sociali o ogni altro negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali o i diritti inerenti, vicende traslative ritenute non assimilabili a (o comunque non ricomprese in) quelle inerenti “ai rapporti societari”, tanto da giustificare una separata e autonoma menzione. Ne deriva che una controversia relativa alla corretta determinazione del prezzo di cessione di partecipazioni sociali è inidonea a incidere sulla “vita” della società, che resta del tutto estranea alla soluzione della questione.