Art. 3 d.m. 53 2015
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Intermediari finanziari non bancari, recesso e modificazione significativa della clausola sull’oggetto sociale. Il caso Banco Popolare-Serfactoring (gruppo ENI)
Possono essere modificazioni della clausola dell’oggetto sociale rilevanti ex art. 2437, c. 1, lett. a, c.c. – che quindi determinano l’insorgenza del diritto di recesso in capo ai soci che non ne hanno concorso alla deliberazione – tanto modificazioni ampliative, quanto modificazioni che ne determinano una riduzione.