Art. 3 reg. UE 861 2007
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Procedimento europeo per controversie transfrontaliere di modesta entità in materia di violazione del diritto d’autore su riproduzioni fotografiche
Il riconoscimento artistico di un’opera fotografica è giustificato non tanto dall’elevata capacità professionale del fotografo o dall’alta qualità tecnica di realizzazione, quanto dalla possibilità di ravvisare nella fotografia in questione quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la protezione ex art. 2 l. autore, proprio perché trascendono la buona tecnica fotografica, trasmettono emozioni che vanno oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimono in modo assolutamente caratteristico ed individualizzato la personalità dell’autore.
A conferma del giudizio del carattere creativo, viene infatti richiesto, ad esempio, il consolidato e perdurante successo del prodotto presso la collettività e i suoi ambienti culturali, il riconoscimento tramite premi, l’esposizione in musei o mostre, la rappresentazione nell’immagine riprodotta di vicende che la trascendono, così da acquistare un particolare valore simbolico.
La realizzazione della fotografia è di per sé sufficiente a far sorgere i diritti esclusivi in capo al fotografo, ma non è tuttavia sufficiente a rendere tali diritti opponibili ai terzi. A tal fine, essa dev’essere munita dei requisiti previsti dall’art. 90 l. autore, che sono il nome del fotografo, la data dell’anno di produzione della fotografia, il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. Inoltre, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, è previsto che qualora gli esemplari non riportino tali indicazioni, la riproduzione non è considerata abusiva a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. Spetta all’attore dimostrare la sussistenza di tali requisiti posti dall’art. 90, comma 1, l. autore.
La disciplina dell’art. 90 l. autore rinviene la sua ratio nell’esigenza di rendere immediatamente noto a chi intende riprodurre una fotografia il nome di colui al quale dev’essere richiesto il consenso per la riproduzione nonché la durata della prerogativa.
Il diritto del fotografo a veder apposto il proprio nominativo sulle riproduzioni delle foto semplici, non può che essere in ogni caso subordinato (al pari di ogni altro diritto connesso) all’evidenza che tale nominativo risulti apposto – dall’autore stesso – sulla fotografia in questione e in modo tale da rappresentare un elemento integrato alla foto stessa, così da circolare contestualmente.