Art. 310 c.p.c.
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Mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice competente ed estinzione del processo
La mancata tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi all’ufficio giudiziario individuato come competente dal giudice per primo adito comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 50, co. 2, c.p.c.
La distinzione tra rinunzia all’azione e rinunzia agli atti del giudizio
Occorre distinguere tra rinunzia all’azione o all’impugnazione e rinunzia agli atti del giudizio.
La rinuncia all’azione, e all’impugnazione, è un modo improprio per designare la rinunzia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l’azione giudiziaria, o con l’impugnazione, e conseguentemente è immediatamente efficace, anche senza l’accettazione di controparte, e determina il venir meno del potere – dovere del giudice di pronunziare ed in caso di rinuncia all’impugnazione comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e l’estinzione del giudizio. [ LEGGI TUTTO ]