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Art. 324 c.p.c.
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19 Gennaio 2023

Effetti del giudicato sostanziale

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l’accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell’esame delle stesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum.

12 Febbraio 2022

Giudicato sostanziale della sentenza e profili probatori ai fini dell’esperimento dell’azione di regresso ex art. 1299 c.c.

Ottenuta, con sentenza passata in giudicato sostanziale, la condanna di un debitore al pagamento del valore monetario in cui è convertita la prestazione originariamente dovuta (consistente in un facere), non è dato iniziare altro processo per domandare il risarcimento pe il (passato) mancato adempimento. Difatti, in tema di inadempimento contrattuale, il risarcimento ha una natura sostitutiva della prestazione mancata. Il giudicato sostanziale, di cui all’art. 2909 c.c., è da intendersi quale accertamento definitivo e incontrovertibile del diritto fatto valere con la domanda giudiziale, il quale esplica il c.d. effetto negativo-preclusivo di ne bis in idem, che impedisce ogni tentativo di superare l’accertamento ivi contenuto. Per esperire (proficuamente) azione di regresso ex articolo 1299 c.c., è imprescindibile provare che il co-obbligato abbia provveduto all’adempimento dell’obbligazione solidale nei confronti del creditore. Analogamente, per esperire (proficuamente) azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., è imprescindibile provare il difetto di causa, i.e. la circostanza che rende il pagamento in questione non dovuto, e dunque un arricchimento indebito per colui il quale lo abbia ricevuto.

18 Gennaio 2022

Insussistenza del danno diretto e operatività dell’eccezione di giudicato nel giudizio per responsabilità ex art. 2476 c.c.

Il socio di S.r.l. che proponga azione risarcitoria nei confronti dell’ex amministratore ex art. 2476 c.c. per danno diretto ed immediato non può avere patito dunque alcuna lesione alla propria sfera giuridica e patrimoniale discendente da una vicenda negoziale della società o comunque da condotte addebitate all’ex amministratore da tempo concluse al momento del suo ingresso nella compagine sociale.

Al medesimo esito negativo è destinata l’azione sociale di responsabilità promossa dal socio ex art. 2476 c.c. per danno cagionato dall’amministratore alla società qualora sulla medesima vicenda sia calato il giudicato. A tal fine va in primo luogo accertato che si tratti della stessa azione risarcitoria, valutando la coincidenza soggettiva tra il titolare del diritto risarcitorio azionato e il soggetto citato quale responsabile della lesione nonché la coincidenza oggettiva, sia rispetto alla causa petendi che al petitum (a riguardo, l’identità delle pretese risarcitorie non viene meno quand’anche nella prima contesa il perimetro del giudizio fosse stato più ampio). Inoltre, si deve considerare se il provvedimento decisorio sia idoneo al passaggio in giudicato materiale, avendo ad oggetto il merito della pretesa risarcitoria, ed abbia acquisito la stabilità di cosa giudicata formale ex art. 324 c.p.c.