Art. 33 reg. 6 2002
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Contraffazione di design europeo avente ad oggetto una montatura di occhiali
L’art. 33 del Reg. CE n.6/2002 è diretto a regolamentare solo situazioni relative a soggetti terzi che vantino diritti sul disegno o modello e non può pertanto riguardare operatori che non vantino alcun diritto sul modello oggetto di controversia e, in particolare, non si applica ad una situazione nella quale il licenziatario accusa un terzo di aver violato i diritti conferiti dal disegno o dal modello comunitario registrato.
Ai fini della concorrenza confusoria vanno messi a confronti i prodotti degli operatori in conflitto, avuto riguardo non più ad un utilizzatore informato, bensì al consumatore medio, e a quelle caratteristiche dotate di capacità distintiva, ed individualizzanti; inessenziali e voluttuarie, diverse da quelle che sollecitano e comportano la scelta d’acquisto, coperte dalla tutela, temporaneamente limitata, del modello.