Art. 36 legge 392 1978
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La ripartizione degli oneri probatori in caso di risoluzione del contratto di cessione di azienda e di azione revocatoria
In forza della disciplina della ripartizione degli oneri probatori spetta al debitore convenuto per la risoluzione o l’adempimento del contratto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto una volta che il creditore agente abbia fornito la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, costituita, nella fattispecie dal contratto di cessione di azienda. [ LEGGI TUTTO ]