Art. 45 legge 69 2009
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Revoca del decreto ingiuntivo opposto per litispendenza fra identiche cause pendenti in gradi diversi
Nel caso di litispendenza, ossia di pendenza di identica causa fra le stesse parti davanti a giudici diversi, ossia a giudici non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, l’art. 39 cpc prevede che il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa da ruolo. [ LEGGI TUTTO ]