Art. 460 c.c.
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I poteri amministrativi del curatore eredità giacente di un socio unico
Il curatore dell’eredità giacente di un socio unico di una società in liquidazione ha il potere di convocare l’assemblea e deliberare la nomina del liquidatore. Non può invece provvedervi il Tribunale che interviene solo in caso di inerzia o esito negativo dell’assemblea, secondo la procedura trifasica prevista dagli artt. 2484 e ss., procedura quindi che non trova applicazione nel caso di compagine societaria composta solo dal curatore dell’eredità giacente.