Art. 643 c.p.
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Nullità del contratto di cessione di quote per circonvenzione di incapace
In caso di c.d. reato in contratto, potrà propendersi per la nullità ovvero l’annullabilità del contratto concluso a seconda degli interessi protetti. Al fine dell’invalidità del negozio per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente. La prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. L’apprezzamento di tale prova costituisce giudizio riservato al giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto.
La nozione di “deficienza psichica” utilizzata dalla disposizione incriminatrice della circonvenzione di incapace comprende qualsiasi minorazione della sfera volitiva e intellettiva, che renda facile la suggestionabilità della vittima e ne diminuisca i poteri di difesa contro le insidie altrui; integra, pertanto, il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione.
Per ritenere sussistente il delitto di circonvenzione di persona ritenuta incapace al momento in cui ha partecipato alla stipula di un contratto a prestazioni corrispettive, occorre sia provato l’elemento della induzione; prova che tuttavia può essere raggiunta in forma indiretta, sulla base di elementi indiziari e di carattere logico, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante al contraente debole ovvero, tramite questi, a terzi e di ogni altro accadimento connesso alla vicenda giuridica sostanziale.
Annullamento del contratto per incapacità naturale
Ai fini della sussistenza dell’incapacità di intendere e di volere, costituente (ai sensi dell’art. 428 c.c.) causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la loro menomazione, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente: non risulta necessaria, infatti, la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno in modo totale e assoluto le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che tali facoltà erano perturbate al punto
da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e quindi il formarsi di una volontà cosciente. Inoltre, non assume rilevanza decisiva, ai fini dell’azione ex art. 428 c.c., la sottoposizione del disponente all’amministrazione di sostegno, successivamente alla stipula dell’atto, che è istituto ben compatibile con il possesso di capacità di intendere e di volere dell’amministrato.
L’onere di provare l’incapacità naturale ex art. 428 c.c. ricade sulla parte che agisce per l’annullamento: peraltro, in ragione del disposto del richiamato art. 428 c.c., se l’atto impugnato è un
contratto, ai fini dell’annullamento, occorre provare, oltre allo stato di incapacità di uno dei contraenti al momento della stipula, anche la malafede dell’altro contraente, intesa come stato psicologico di conoscenza dell’altrui condizione di incapacità. Non è richiesto, invece, a differenza del caso di impugnazione di atto unilaterale, il grave pregiudizio per l’incapace che, tuttavia, ove in concreto verificatosi, ben può costituire un sintomo rivelatore della malafede dell’altro contraente.
Non costituisce causa di nullità del contratto preliminare di cessione di quote della S.r.l. il generico approfittamento di uno stato di debolezza psichica da cui non derivi alcun nocumento patrimoniale
L’azione di annullamento per incapacità naturale prevista dall’art. 1425 e 428 c.p.c. richiede, innanzitutto, la deduzione e prova dell’incapacità di intendere e di volere al momento della conclusione dell’accordo, non essendo sufficiente la mera suggestionabilità o debolezza psichica prospettata, mentre le altre azioni di annullamento per dolo, violenza o errore essenziale richiedono la deduzione e prova della specifica condotta tenuta dal contraente per incidere sulla volontà negoziale dell’altro che la convenuta non ha né descritto né offerto di provare in giudizio.
Laddove l’approfittamento della situazione di debolezza psichica dell’altro contraente integri la fattispecie del reato di circonvenzione d’incapace allora il contratto stipulato è nullo, ai sensi dell’art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, quale è l’art. 643 c.p..
Non costituisce un “atto che importi per il soggetto passivo qualsiasi effetto giuridico dannoso” tale da configurare un elemento del reato di circonvenzione d’incapace ex art. 643 c.p. l’esecuzione di un contratto preliminare che prevede un compenso congruo per la cessione di una quota di S.r.l. di una società messa in liquidazione per perdita integrale del capitale sociale in quanto manca l’elemento della pregiudizialità dell’impegno, anche se detto impegno sia stato assunto a causa di un generico approfittamento di una situazione di debolezza psichica.