Art. 8 reg. 1215 2012
2 risultati
Giurisdizione del giudice italiano in caso di pluralità di convenuti domiciliati in diversi paesi membri
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012, in caso di pluralità di convenuti domiciliati in diversi paesi membri, essi possono essere convenuti insieme davanti all’autorità giudiziaria del luogo in cui uno solo di essi è domiciliato se tra le domande esiste un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica, onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. il vincolo di connessione tra le domande proposte nei confronti di più convenuti, quindi, costituisce il presupposto processuale perché operi la disposizione derogatoria contenuta nell’anzidetto art. 8 del Regolamento UE n. 1215/2012, implicando la concentrazione della competenza giurisdizionale dinanzi al giudice del luogo ove è domiciliato uno dei convenuti.
Marchio dell’Unione Europea: registrabilità e tutela dei marchi composti da numeri e provvedimenti cross border nei confronti di convenuto residente in altro Stato Membro.
In caso di controversia avente ad oggetto domande di contraffazione nei confronti di due convenuti litisconsorti stabiliti in due differenti Stati membri (nel caso di specie, Italia e Paesi Bassi), o provvedimenti inibitori e le pronunce accessorie richieste hanno potenziale efficacia cross border per tutto il territorio dell’Unione anche nei confronti del convenuto stabilito in altro Stato Membro: in quest’ultimo caso [ LEGGI TUTTO ]