Art. 8 reg. UE 1215 2012
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Eccezione di carenza di giurisdizione nell’ambito di un procedimento cautelare
E’ infondata l’eccezione di carenza di giurisdizione, sollevata nell’ambito di un procedimento cautelare, nel caso in cui almeno uno dei convenuti abbia il domicilio in Italia e possa qualificarsi quale destinatario del provvedimento cautelare, assumendo rilievo in materia il disposto dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1215/2012.
Competenza della sezione specializzata a conoscere della contraffazione di modello comunitario da parte di società con sede in altro Stato Membro e rilevanza del previo giudizio cautelare celebratosi in detto Stato
Nessun impedimento alla trattazione e decisione di un giudizio instaurato avanti ad un tribunale nazionale può derivare dal fatto che l’attrice abbia già svolto – con esito per essa negativo – un procedimento cautelare dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di altro Stato Membro avverso le medesime parti convenute in relazione alla contraffazione della stessa registrazione comunitaria azionata nei confronti dei medesimi prodotti contestati. Il richiamo ad una pretesa violazione del principio “ne bis in idem” non ha alcun fondamento. Tale principio preclude infatti l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l’azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito. E’ documentale che il tribunale previamente adito si sia espresso negativamente sulle sole istanze cautelari avanzate dall’attrice e debba dunque ritenersi che detto rigetto non costituisca alcun giudicato formale tra le parti ai sensi dell’art. 2909 c.c. non essendo suscettibile di consolidarsi tra di esse in luogo di una sentenza che in sede di merito abbia deciso in via definitiva sulle domande di contraffazione.
La pronuncia del tribunale di altro Stato Membro non può dunque influire nè formalmente né sostanzialmente sulla possibilità per il tribunale nazionale di valutare in via autonoma la fondatezza delle domande svolte dall’attrice.
Il richiamo al forum rei e l’indubbia connessione tra le condotte delle società con sede legale in altro Stato Membro e quelle che hanno provveduto direttamente alla commercializzazione dei prodotti contestati nel territorio nazionale sono elementi idonei a radicare la competenza dinanzi al Tribunale competente in relazione alla sede di tali ultime società in relazione all’art. 33 c.p.c. e per ciò che attiene alle società estere anche in relazione all’art. 8, comma 1, Reg. 1215/12 con specifico riferimento alla particolare competenza propria delle Sezioni specializzate in materia di Impresa come stabilita dall’art. 4, comma 1 bis, d.lgs. 168/03.
L’ambito di competenza riservato al Tribunale nazionale in qualità di Tribunale dei disegni e modelli comunitari va delimitato agli atti di contraffazione commessi nel solo territorio nazionale a mente del comma 2 dell’art. 83 Reg. CE 6/02.
L’unico punto di riferimento per la valutazione della dedotta identità dei modelli di prodotto oggetto delle contestazioni svolte dalla società attrice con la registrazione comunitaria in titolarità di questa – sotto il profilo della riproduzione o meno della stessa impressione generale agli occhi del consumatore informato – è la registrazione comunitaria stessa, a prescindere dunque dall’aspetto dei prodotti che la titolare di essa abbia ritenuto di immettere sul mercato (In tale chiave di valutazione sono state giudicate del tutto irrilevanti le caratteristiche dimensionali – comunque non incidenti sull’aspetto complessivo del disegno registrato per le minime differenze evidenziate – nonché le diverse colorazioni e materiali impiegati in quanto non incidenti sulle forme oggetto di tutela comunitaria o addirittura il posizionamento del punto di iniezione del componente gas rispetto, rispetto al quale in effetti non appare percepibile quale rilievo possa investire in merito all’aspetto estetico del modello).
L’unica appropriata valutazione in chiave di interferenza dei modelli di prodotto oggetto di contestazione con la registrazione comunitaria in titolarità dell’attrice deve fondarsi sulla effettiva capacità delle forme dei prodotti contestati di integrare agli occhi del consumatore informato una effettiva ed apprezzabile diversità di impressione generale e di autonomia rispetto alle forme oggetto di tutela.
Questioni di giurisdizione nelle controversie tra socio italiano e società con sede in Paesi extracomunitari e domicilio in Italia
Non sussiste la giurisdizione italiana nel caso di controversia tra il socio, cittadino italiano, e la società avente sede in stati extracomunitari e domicilio in Italia, volta ad accertare l’invalidità di delibere sociali (che, nella specie, avevano autorizzato il trasferimento a titolo gratuito di immobili in proprietà), qualora manchino gli elementi di seguito indicati, e precisamente:
- quando la società straniera non abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. o, in alternativa, quando la delibera di conferimento dell’incarico di procuratore sia stata dichiarata invalida (art. 3, co. 1, L. 218/1995);
- quando la controversia non riguardi questioni di validità, nullità o scioglimento di società o persone giuridiche aventi sede in uno stato membro UE o questioni riguardanti la validità di decisioni di organi di società con sede in uno stato membro UE, a prescindere dal domicilio di tali società (artt. 6, n. 1, 22, n. 2, 25 e 26 Reg. CE 44/2001; art. 8, n. 1, 24, n. 2, 27 e 28 Reg. UE 1215/2012);
- quando la controversia riguardi solo in via mediata diritti immobiliari aventi ad oggetto beni ubicati in Italia (arg. ex art. 22, n. 3, Reg. CE 44/2001);
Sussiste, invece, la giurisdizione italiana nel caso di controversie proposte contro amministratori di società con sede in stati extracomunitari se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti (art. 25, co. 1 e 2, l. n. 218/1995). Tuttavia, se l’azione proposta è diretta a far valere un danno direttamente subito dal socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476, co. 6, c.c., la domanda risulterà infondata qualora il danno lamentato dall’attrice ed accertato in sede giudiziale venga considerato un semplice conseguenza indiretta del danno cagionato dall’amministratore alla società medesima.