Art. 808 ter c.c.
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Sulla natura giuridica dell’arbitrato irrituale e sua impugnabilità
In costanza della disciplina previgente alla riforma introdotta con il D. Lgs. 40 del 2006, stante l’assenza di una specifica normativa speciale, la giurisprudenza prevalente si era conformata all’orientamento dottrinale secondo il quale l’arbitrato irrituale, quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, aveva natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo era impugnabile – fino all’entrata in vigore del d. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – solo per vizi della volontà negoziale o per incapacità delle parti o degli arbitri. Con l’introduzione dell’ impugnazione del lodo art. 808 ter c.p.c. irrituale, il legislatore ha invece formalizzato i possibili motivi di impugnazione del lodo irrituale, sottraendoli all’individuazione ermeneutica e cristallizzandoli in un elenco analitico, di natura tassativa.
La possibilità di estinguere il processo solo per alcune delle parti in causa presuppone che le domande siano tra loro scindibili e che il rapporto processuale possa pertanto proseguire solo tra alcuni dei soggetti evocati in giudizio (nel caso di specie l’istanza di estinzione è stata respinta, avendo il giudice valutato che il rapporto plurisoggettivo era unico e inscindibile).