Art. 840 ter c.p.c.
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Il reclamo incidentale è inammissibile ove proposto nel termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione, quando era già scaduto il termine per proporre autonomo reclamo, di 10 giorni (ex art. 739 comma 2 c.p.c.) dalla notifica del decreto del Tribunale, notifica che fa decorrere il termine sia per il destinatario della stessa sia per il notificante.
Per espressa previsione normativa, la natura del procedimento ex art. 840 sexiesdecies c.p.c. (introdotto con L. 31/2019) è quella di un procedimento in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c.; il provvedimento conclusivo è pertanto un decreto, che non ha natura sostanziale di sentenza e idoneità al giudicato, ma è modificabile e revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c.. A tale conclusione si giunge valorizzando la specifica scelta del legislatore di prevedere che il procedimento dell’azione inibitoria collettiva si svolga con le forme del procedimento in camera di consiglio, a differenza dell’azione di classe (contestualmente disciplinata con la medesima L. 31/2019) per cui è previsto il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e la pronuncia di sentenza (art. 840 ter c.p.c.). Il provvedimento conclusivo dell’azione inibitoria collettiva è dunque un decreto che non ha carattere decisorio in ordine a contrapposte posizioni di diritto soggettivo e idoneità al giudicato; pronuncia su atti e comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti a seguito di domanda di chiunque vi abbia interesse o di associazioni i cui obiettivi comprendano la tutela degli interessi pregiudicati; è modificabile o revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c.; non è soggetto alla disciplina delle impugnazioni incidentali tardive delle sentenze di cui agli artt. 334 e 343 c.p.c..
L’art. 840 sexiesdecies c.p.c. non esclude il potere del giudice di accertare e dichiarare (anche senza emettere ordini o impartire divieti) la responsabilità del soggetto resistente per aver posto in essere la condotta ivi specificata, ovvero atti e comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti. Il procedimento delineato dal legislatore non è preclusivo di una pronuncia dichiarativa; non ha natura cautelare ma di procedimento in camera di consiglio, non risultando pertanto applicabili le deduzioni riguardanti i procedimenti cautelari per inibitoria e sequestro per contraffazione di un prodotto.
Costituisce pratica commerciale scorretta la pratica contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge (art. 20 comma 1 Cod. consumo); ingannevole (art. 20 comma 4 in relazione agli artt. 21 e 22) ove contenga informazioni non rispondenti al vero o che induca o sia idonea ad indurre in errore il consumatore medio e lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con riferimento a la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; anche quale omissione ingannevole (art. 22) in quanto nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, occulti o presenti in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, e induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
L’art. 840 sexiesdecies c.p.c. prevede espressamente e inequivocabilmente la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo che la domanda si propone con le forme del procedimento camerale ex artt. 737 e ss. c.p.c. dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. La pronuncia Cass. S.U. 7036/2006 – secondo cui l’AGCM non è un giudice ma un’amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo, il riconoscimento alle associazioni dei consumatori della possibilità di chiedere la tutela inibitoria all’AGCM o al giudice non è in contrasto con le norme comunitarie in materia di pubblicità ingannevole, agli Stati membri era data la possibilità di prevedere forme di tutela affidate sia in via esclusiva all’autorità amministrativa, sia in via esclusiva all’autorità giudiziaria, sia all’una e all’altra – conferma la sussistenza del sistema del c.d. doppio binario di tutela, amministrativa e di ordine giudiziario, in tema di pratiche commerciali scorrette.
La sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.
Azione di classe: criterio di collegamento e competenza giurisdizionale
L’art. 840 ter, comma 1, c.p.c. – pacificamente derogatoria del foro del consumatore, non essendo rilevabile, nell’azione di classe, squilibrio tra le parti rilevante a questi fini ed anzi essendo necessario evitare fenomeni di forum shopping – dice che il criterio di collegamento per stabilire la competenza esclusiva delle Sezioni specializzate in materia di impresa è la sede del resistente. La norma suppone dunque che il resistente abbia sede (o stabilimento o rappresentante: art. 19 c.p.c.) in Italia, risultandone – in assenza di criteri di collegamento alternativi – che il giudice italiano è carente di giurisdizione rispetto ad azioni di classe proposte verso resistenti aventi sede soltanto all’estero, poiché nemmeno in astratto è ipotizzabile una Sezione specializzata in materia di impresa competente a conoscere quella causa.
Il Regolamento UE n. 1215 del 2012 non sembra considerare le azioni di classe ed invece solo le azioni individuali. In particolare gli artt. 17 e 18 menzionano soltanto l’azione “del consumatore”, riferendosi dunque all’azione individuale e non a quella di classe. Pertanto, nel caso in cui parte resistente non abbia sede, stabilimento o rappresentante nel circondario di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, essa non è competente a conoscere della controversia.