Art. 85 reg. 6 2002
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Elementi costitutivi del carattere individuale del modello comunitario non rivendicati e onere della prova
Laddove il disegno/modello azionato non risulti accompagnato da rivendicazioni specifiche, ma faccia riferimento unicamente alle fotografie depositate, è onere del titolare allegare gli elementi che conferiscono il carattere individuale richiesto per la validità della registrazione, definendo così i confini della privativa. Il carattere individuale, a differenza dello speciale ornamento, determina un allargamento delle forme tutelabili che, senza necessariamente rappresentare uno specifico apporto personale di carattere creativo, sono suscettibili di apprezzamento nell’ottica dei potenziali acquirenti perché non comuni e, in quanto tali, idonee ad attrarre la loro attenzione e ad orientarli all’acquisto. Per l’effetto, la protezione – accordata alla forma in sé e per sé quale valore estetico aggiunto e riconoscibile del prodotto- non presuppone il pericolo di confusione sull’origine e non è esclusa dalla presenza di un altrui marchio sul prodotto in dedotta contraffazione.
Sequestro conservativo e inibitoria cautelare per violazione di modelli di abiti non registrati
La contestazione della violazione dei modelli non registrati postula la prova, che grava sul ricorrente, della sussistenza dei requisiti d’individualità e di novità (nella specie, una linea di abbigliamento).