Art. 9 reg. UE
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Rischio di confusione e “post sale confusion” nella contraffazione di marchio
Ai fini dell’apprezzamento della contraffazione di marchio si deve prescindere dalla effettiva confondibilità tra prodotti e, soprattutto, dalle modalità concrete di uso del segno, dato che l’azione di contraffazione ha natura reale e tutela il diritto (assoluto) all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base di un apprezzamento condotto in riferimento all’esemplare
del segno stesso e all’indicazione del genere di prodotti o servizi che il marchio serve a contraddistinguere, poiché [ LEGGI TUTTO ]