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Art. 92 disp. att. trans. c.c.
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26 Luglio 2022

Il ruolo e i poteri dell’amministratore giudiziario

Il controllo giudiziario mira a conseguire la rimozione delle irregolarità, ripristinando la legalità violata dell’agire amministrativo e il risanamento dell’ente sociale, culminando – solo nei casi più gravi – nella revoca degli amministratori e dei sindaci e nella nomina di un amministratore giudiziario.

La posizione soggettiva dei soggetti incaricati dell’amministrazione e del controllo dell’ente non viene del tutto caducata e posta nel nulla dal provvedimento di rimozione, atteso che quest’ultimo comporta solo la cessazione delle funzioni svolte, ma lascia sopravvivere altre utilità ricomprese nel diritto soggettivo inciso, tra le quali la possibilità di adire la sede contenziosa ordinaria per la tutela risarcitoria del medesimo diritto leso (artt. 2383, commi 3 e 2043 c.c.).

L’iniziativa giudiziaria raggiunge il suo apice con la nomina dell’amministratore giudiziario non al fine di sanzionare l’operato negligente, scorretto ed illecito del board amministrativo (per il quale l’ordinamento positivo prevede altri strumenti, in primis la revoca cautelare ex art. 2476 comma 3, c.c. strumentale all’azione sociale di responsabilità), ma al fine di riportare nei binari della legalità una gestione amministrativa pericolosamente deragliata e prima che il proseguo di tale indirizzo gestionale produca danni irreversibili per il patrimonio sociale.

In base al combinato disposto degli artt. 2409 c.c. e 92 disp. att. c.c., i poteri dell’amministratore giudiziario consistono: 1) nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione, laddove gli atti di amministrazione possono essere compiuti, salvo che il decreto di nomina stabilisca diversamente, solo con l’autorizzazione del tribunale; 2) nella rappresentanza processuale della società, nei limiti dei poteri conferiti all’amministratore per le controversie, anche pendenti, relative alla gestione dell’ente; 3) nell’esercizio dei poteri dell’assemblea, nel solo caso in cui siano stati espressamente conferiti all’ausiliario e solo per atti determinati: in tal caso, però, le relative deliberazioni non sono efficaci senza approvazione del tribunale; 4) nella facoltà di esperire l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, ma l’azione può essere rinunciata, o transatta, dalla società ai sensi dell’art. 2393, ultimo comma; 5) nella possibilità di convocare, prima della scadenza dell’incarico, l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci, o per proporre la liquidazione della società o la sua sottoposizione ad una procedura concorsuale.

19 Gennaio 2019

Revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario

Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in Corte d’Appello, deve ritenersi immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria in tal senso ex art. 741 c.p.c., deponendo in tal senso la previsione dell’art. 92, co. 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile (secondo cui il decreto che nomina amministratore giudiziario priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società) e dell’art. 103, co. 1, delle medesime disposizioni di attuazione (che prevede l’immediata comunicazione all’ufficio del registro delle imprese da parte del cancelliere del provvedimento del tribunale reso ai sensi dell’art. 2409 c.c.), giacché tali disposizioni, speciali rispetto all’articolo 741 c.p.c., appaiono dirette a stabilire – in conformità, del resto, alla natura cautelare del provvedimento di revoca – l’immediata efficacia dei provvedimenti di nomina di amministratore giudiziario di società.

10 Dicembre 2018

Invalidità del bilancio, impugnazione dei bilanci successivi a quello già impugnato e nomina di amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c.

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando gli effetti di una delibera impugnata siano stati sostituiti da una successiva delibera avente il medesimo oggetto e gli stessi vizi di invalidità della prima, atteso che l’art. 2377, co. 8, c.c., preclude la pronuncia sull’annullamento della deliberazione solo nel caso in cui la delibera impugnata sia sostituita “con altra presa in conformità della legge e dello statuto”.

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19 Gennaio 2018

Obbligo per gli amministratori di rifare il bilancio dichiarato nullo ed interesse del socio ad impugnare il bilancio successivo

Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in Corte d’Appello, deve ritenersi immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria in tal senso ex art. 741 c.p.c., deponendo in tal senso la previsione dell’art. 92, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile (secondo cui il decreto che nomina amministratore giudiziario priva l’imprenditore, dalla sua data, dell’amministrazione della società) e dell’art. 103, primo comma, delle medesime disposizioni di attuazione (che prevede l’immediata comunicazione all’ufficio del registro delle imprese da parte del cancelliere del provvedimento del tribunale reso ai sensi dell’articolo 2409 del codice), giacché tali disposizioni, speciali rispetto all’articolo 741 c.p.c., appaiono dirette a stabilire – in conformità del resto alla natura cautelare del provvedimento di revoca – l’immediata efficacia dei provvedimenti di nomina di amministratore giudiziario di società.

Il vizio di costituzione dell’organo amministrativo è idoneo a inficiare la validità non soltanto dell’atto direttamente imputabile agli amministratori (predisposizione del progetto di bilancio), ma anche l’atto conclusivo del procedimento (approvazione in assemblea del bilancio), pur se imputabile ad altro organo societario. È infatti evidente che si tratta di “atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico”.

Che gli amministratori siano tenuti a rifare il bilancio dichiarato nullo – e i successivi che da quello dipendano – non implica di per sé carenza di interesse del socio a impugnare il bilancio successivo, pur se le contestazioni vertano su (la violazione de) i medesimi criteri di valutazione. Se è controvertibile che il bilancio successivo possa essere soggetto a rettifica a seguito dell’invalidazione di quello anteriore, quest’incertezza appare motivo sufficiente per affermare l’esistenza in generale dell’interesse del socio a impugnare anche il bilancio successivo, dove “il risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l’intervento del giudice” consiste nell’accertamento con autorità di giudicato che il bilancio successivo è pur esso affetto da nullità, per aver fatto applicazione dei medesimi criteri in circostanze di fatto e di diritto invariate rispetto al bilancio anteriore già impugnato.

Non è rimedio equipollente all’azione di nullità la possibilità del socio di proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo che, pur essendovi tenuto per la propagazione della nullità, abbia mancato di correggere uno o più tra i bilanci successivi a quello dichiarato nullo e di sottoporre il bilancio rettificato all’approvazione dell’assemblea.

L’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione approvativa di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali “non dipende solo dalla frustrazione dell’aspettativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente far balenare” ma nasce “dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni – destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione – che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio impugnante legittimamente aspira”.

Oggetto dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. non è, tuttavia, la nullità “derivata” del bilancio successivo e neppure la mancata predisposizione di nuovo progetto, che sono temi di cognizione incidentale del giudice, in quanto elementi della causa petendi, ma il danno arrecato al patrimonio individuale del socio da tale omissione dell’organo amministrativo.

4 Ottobre 2017

Decadenza del consiglio di amministrazione, nomina di amministrazione giudiziario e conseguenze sull’organizzazione sociale del procedimento ex art. 2409 c.c.

Quando un consiglio di amministrazione di una s.p.a. venga interamente revocato con conseguente nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c., tutti gli eventuali atti posti in essere dagli organi sociali revocati – come, ad esempio, la redazione e l’approvazione da parte degli amministratori dei progetti di bilancio e la loro sottoposizione a delibera assembleare – sono inefficaci [ LEGGI TUTTO ]

23 Gennaio 2017

Amministratore giudiziario, gestione ordinaria e autorizzazione del Tribunale per atti di straoridinaria amministrazione

Poiché, nell’esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa  (non rilevando invece la natura conservativa o dispositiva dell’atto), la conclusione di un accordo [ LEGGI TUTTO ]