Art. art. 102 t.f.UE
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Antitrust: la sospensione ex art. 295 c.p.c. in pendenza di giudizio dinanzi al Consiglio di Stato
Gli atti della pubblica amministrazione possono essere posti a fondamento della decisione del giudice di merito, ma occorre altresì considerare che le risultanze istruttorie sono acquisite da un soggetto particolarmente qualificato, in quanto deputato all’accertamento dell’illecito antitrust.[Nel caso di specie, sui fatti oggetto di causa si era già pronunciata l’AGCM e tali decisioni sono state impugnate dapprima dinanzi al TAR e dappoi dinanzi al Consiglio di Stato. Il Tribunale successivamente adito non sarà obbligato a sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del Consiglio di Stato, ben potendo il giudice civile attingere dalle indagini svolte dall’AGCM.]