Art. art. 99 l.d.a.
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Violazione del diritto esclusivo di riproduzione di progetti di lavori di ingegneria
L’art. 99 l.d.a. sui diritti relativi ai progetti di lavori dell’ingegneria (od analoghi) protegge tanto l’espressione formale dell’idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all’equo compenso per l’utilizzazione dell’idea è riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d’ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell’esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestamente o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto.