Art. legge 10 ottobre 1990
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Nullità delle intese anticoncorrenziali e rimedi civilistici per i contratti stipulati a valle
La tutela garantita dalla Legge Antitrust non ha come destinatari unicamente le imprese che sottoscrivono l’intesa, ma tutti i partecipanti al mercato, imprenditori come consumatori, portatori in analoga misura almeno in potenza di un interesse alla conservazione del suo carattere competitivo.
Ciò determina l’ampliamento delle tutele esperibili una volta che il sistema del public enforcement abbia sancito la nullità dell’intesa anticoncorrenziale, ogniqualvolta gli effetti di quell’intesa si siano inverati in regolamenti negoziali nei quali i consumatori finali hanno visto limitata o addirittura negata l’effettiva libertà di scelta tra prodotti diversi.
Si ritiene che il giudizio di disvalore contenuto nel divieto delle intese illecite a monte si deve poter trasmettere anche al regolamento di interessi voluto dalle parti, poiché consente il concreto dispiegarsi dell’effetto anticoncorrenziale vietato.
Sanzionare di nullità la sola intesa “a monte” senza estendere il profilo caducatorio al contratto a valle significa negare che quest’ultimo costituisca lo strumento privilegiato attraverso il quale si estrinsecano sul piano fattuale gli effetti dell’intesa che altera il gioco della concorrenza.