Assemblea degli obbligazionisti e conflitto di interessi
Il conflitto di interessi in materia di delibera degli obbligazionisti di s.p.a. non è specificamente disciplinato dal codice civile; tuttavia è ricavabile nell’ordinamento societario un principio generale che vale a regolare le ipotesi di conflitto di interessi nelle decisioni di tutti gli organi assembleari (o collegiali) che, facendo leva sulle disposizioni di cui agli artt. 2373, 2475-ter, co. 2° e 2479-ter co. 2°, stabilisce che il conflitto di interessi non rappresenta ex se una condizione in grado di inficiare la votazione (sia essa una delibera dell’assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione o anche dell’assemblea degli obbligazionisti).
L’invalidità dell’atto è, in dette ipotesi, subordinata non solo al fatto che il voto determinante per il raggiungimento della maggioranza necessaria per l’approvazione della delibera sia espressione del soggetto in capo al quale si configura una situazione di conflitto di interessi, ma anche alla condizione che tale delibera possa recare alla società un danno, anche in via meramente potenziale.