Assenza del carattere individuale del disegno e modello, concorrenza sleale e risarcimento del danno. Il caso OVS
Ai fini dell’accertamento dell’illecito di concorrenza sleale non rileva che le rispettive società si trovino su piani diversi della catena produttiva, in quanto condizione necessaria per cui le imprese si trovino in una situazione di concorrenza è che prodotti e servizi concernano la stessa categoria di clientela finale e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni.
Ai fini di una determinazione equitativa del danno, la sanzione del risarcimento del danno per concorrenza sleale può seguire le stesse regole in tema di tutela dei diritti della proprietà industriale con la peculiarità della materia e l’indicazione, derivante dalla direttiva CE 04/48, di tenere conto nella quantificazione del danno – purché il risarcimento sia adeguato, ma non punitivo – di tutti gli aspetti pertinenti, tra i quali i benefici realizzati dall’autore della violazione.
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Emanuela Bianco
Name partner - AvvocatoAvvocato internazionale e dottore di ricerca in diritto della concorrenza Avvocato, Dottore di ricerca in Diritto della Concorrenza, Emanuela Bianco è Name Partner dello Studio Saglietti Bianco. Si occupa...(continua)