Asserito utilizzo illegittimo di software e tutela cautelare.
Ai fini di una pronuncia di inibitoria ai sensi dell’art. 700 c.p.c., deve reputarsi sussistente l’irreparabile danno soltanto quando, nelle more del giudizio di merito, il ricorrente corra il rischio di perdere la garanzia del risarcimento del danno – in ragione della potenziale incapienza della controparte – ovvero di essere impedito nell’esercizio e nel godimento di un diritto.