ATI, fallimento della capogruppo mandataria ed esigibilità dei crediti non ancora adempiuti
L’art. 78 l. fall., secondo cui il fallimento del mandatario determina lo scioglimento del contratto di mandato, trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi di mandato in rem propriam e di associazione temporanea d’impresa (A.T.I.); sicché, fallita l’impresa mandataria, deve ritenersi che l’impresa mandante sia legittimata ad azionare i diritti di credito non ancora soddisfatti.