Atti interruttivi della prescrizione. Competenza del Tribunale fallimentare.
In forza dell’art. 2943, quarto comma, c.c., per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, dal lato soggettivo, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dal lato oggettivo, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione di adempimento in forma scritta, idonea a manifestare, anche senza l’uso di formule solenni, l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Ai sensi degli artt. 92 e ss. l.f. per poter partecipare al concorso, mediante insinuazione al passivo, i creditori devono essere titolari di crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento, ossia fondati su un titolo o su una causa o comunque su una situazione giuridica anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Per azioni derivanti dal fallimento, ex art. 24 l.f., che radicano la competenza del Tribunale fallimentare, devono intendersi tutte quelle azioni che incidono sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono presupposto logico-giuridico di una successiva sentenza di condanna o comunque di una pretesa nei confronti della massa.
A fronte di tali principi ormai consolidati, si pongono invece questioni per quanto riguarda le eccezioni di compensazione: l’art. 56, primo comma, l.f., infatti, prevede che “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento” .
Secondo un orientamento la competenza esclusiva del Tribunale fallimentare riguarderebbe anche l’eccezione di compensazione, in quanto la stessa presupporrebbe pur sempre l’accertamento di un debito del fallito; nel caso, invece, di domanda riconvenzionale la questione pacificamente non si pone ed alcun dubbio è ipotizzabile sulla inammissibilità o improcedibilità di una tale domanda.
Secondo altro orientamento non sarebbe invece operante il suddetto regime speciale per l’accertamento del passivo nel caso appunto di mera eccezione riconvenzionale, ossia di eccezione diretta esclusivamente a paralizzare la domanda attrice e ad ottenere il rigetto totale o parziale della domanda; pertanto, se l’accertamento del controcredito viene richiesto non ai fini della partecipazione al concorso, ma soltanto per contrastare la pretesa del soggetto poi fallito, non appare necessario -secondo detto orientamento- alcun tipo di accertamento in sede concorsuale.
Nel caso in cui, tuttavia, vi sia già stato un accertamento giudiziale in sede fallimentare sull’inesistenza del credito eccepito in compensazione (dal soggetto convenuto in giudizio dalla curatela per l’adempimento di un suo debito verso il Fallimento), non si deve procedere alla verifica della necessità o meno della sospensione del giudizio ordinario ovvero alla riunione a quello pendente dinanzi al Tribunale fallimentare.