Attività inventiva e prestazione di lavoro autonomo
E’ noto che l’art. 64, comma 2, cpi non introduca una disciplina specifica per le invenzioni realizzate nel corso di contratti d’opera o nell’ambito di prestazioni di lavoro autonomo o di attività professionale, facendo espresso riferimento soltanto al lavoro subordinato. Nei casi in cui l’attività inventiva costituisca l’oggetto della prestazione del lavoratore autonomo, del consulente o del professionista, la giurisprudenza è concorde (v. da ultimo Tribunale di Bologna, sentenza n. 3683/2010 depositata il 29.12.2010; in precedenza cfr. Cass. 23 ottobre 1979, n. 5527) nel concludere che i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione nascono direttamente in capo al committente che abbia commissionato l’invenzione ad un lavoratore autonomo. Tale soluzione si giustifica sia in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 64 cpi (corrispondente al previgente art. 23, r.d. n. 1127/1939) sia in considerazione del principio per il quale il committente acquista direttamente l’opera commissionata a titolo originario.