Atto di scissione e azioni revocatorie
L’operazione straordinaria di scissione societaria, certamente di natura organizzativa, ha quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l’operazione ha deciso: l’atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo ed è, quindi, revocabile (recte, relativamente inefficace per i creditori, anche di massa, della società scissa), ricorrendone i rispettivi presupposti, tanto ai sensi degli artt. 64 e 67 l.f., quanto ai sensi dell’art. 2901 c.c.
Alla declaratoria giudiziale di inefficacia dell’atto di scissione non è di ostacolo il divieto di pronunciare l’invalidità dell’atto di scissione ex art. 2504-quater c.c.
Le norme rispettivamente recate dagli artt. 2504-quater, 2506-ter, ultimo comma (opposizione alla progettata scissione da parte dei creditori delle società scindende), 2506-quater, ultimo comma (solidarietà di diritto speciale delle beneficiarie per obbligazioni della scissa anteriori alla scissione), (2504-quater, 2506-ter ultimo comma (divieto di pronunciare l’invalidità della scissione) non sono di ostacolo all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c.
Il sequestro conservativo di bene la cui proprietà sia stata trasferita per atto dispositivo da dichiarare inefficace nei confronti del creditore del disponente ai sensi dell’art. 2901 c.c. ben può essere chiesta prima dell’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, non risultando incompatibile con l’emissione di tale provvedimento prima dell’esercizio dell’azione di merito il precetto contenuto nell’art. 2905, secondo comma, c.c.