Aumento di capitale di s.r.l., assenza assoluta di informazione e abuso di maggioranza
Nell’ipotesi di delibera assembleare di s.r.l., la “assenza assoluta di informazione” deve essere riferita al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le s.p.a. inerente alla completa mancanza di convocazione.
Ai fini della validità non è richiesto che l’ordine del giorno contenga analitiche informazioni circa le ragioni delle proposte ivi inserite, essendo sufficiente che la convocazione individui univocamente gli argomenti destinati ad essere approfonditi nella discussione assembleare, fornendo un elenco preciso delle materie da trattare, come del resto richiesto espressamente dall’art. 2366 c.c., primo comma, in tema di s.p.a.
Affinché sia configurabile il vizio di abuso di potere di una delibera di aumento di capitale è onere dell’attore impugnante portare indici di carattere univoco quanto alla dimostrazione di una finalità della delibera di aumento del capitale esclusivamente nel senso della diluizione della partecipazione di minoranza ovvero nel senso di vantaggio ingiustificato per il socio di maggioranza in danno dell’altro.
La previsione di aumento di capitale a pagamento non preclude ai soci la possibilità di sottoscrivere lo stesso a mezzo di compensazione, la previsione di aumento “a pagamento” non comportando affatto l’obbligo di conferimento in denaro ma descrivendo piuttosto il carattere “non gratuito” dell’aumento.
Il carattere “alla pari” (id est senza il cosiddetto sovrapprezzo) dell’aumento non presenta di per sé alcun carattere abusivo laddove il relativo diritto d’opzione sia riservato a tutti i soci, in particola la disciplina ex art.2441 cc prevedendo un prezzo di emissione delle azioni calcolato non in riferimento al valore nominale ma al patrimonio netto (e, dunque, un sovrapprezzo rispetto al nominale) solo per il caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci.
Non può considerarsi neppure astrattamente in conflitto di interesse rispetto a una delibera di aumento di capitale il socio di maggioranza di una s.r.l., unico votante a favore, per il fatto di determinare una diluizione nella partecipazione del socio di minoranza, atteso che nell’ambito delle s.r.l. non è prevista alcuna soglia di legittimazione né per l’esercizio dei poteri di controllo ex art. 2476 secondo comma c.c., né per la richiesta di revoca giudiziale degli amministratori in presenza di “gravi irregolarità” gestorie.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)