Aumento di capitale di s.r.l.: perfezionamento e obbligo di versamento dei conferimenti
Ai fini del perfezionamento dell’operazione di aumento di capitale, ai sensi dell’art. 2481 bis c.c., la deliberazione assembleare, con la quale è approvato l’incremento quantitativo del capitale, è necessaria, ma non sufficiente, in quanto occorre che la stessa abbia effettiva esecuzione attraverso la sottoscrizione da parte dei soci, titolari del diritto di sottoscrivere l’aumento, ovvero, se prevista, dei terzi, indipendentemente dal fatto che gli stessi, in sede assembleare, abbiano o meno votato per l’aumento di capitale. Il negozio di sottoscrizione, infatti, ha natura consensuale, ex art. 1376 c.c., e si perfeziona con lo scambio del consenso tra il socio sottoscrittore e la società: la deliberazione di aumento di capitale si configura come proposta e la sottoscrizione del socio come accettazione.
Il negozio di sottoscrizione si perfeziona con la manifestazione di volontà del socio o del terzo, non soggetta a forme particolari, a prescindere dal contestuale obbligo di versamento del 25% della quota sottoscritta. La contestualità a cui si riferisce l’art. 2481, quarto comma, c.c., dettata per assicurare la serietà della manifestazione di volontà del socio o del terzo, deve essere intesa, infatti, con riferimento alla successiva fase esecutiva del contratto e, sotto altro punto di vista, come obbligo degli amministratori di attivarsi senza dilazione per ottenere l’adempimento del versamento dei conferimenti da parte dei sottoscrittori ovvero per attivare la procedura ex art. 2466 c.c. Anche art. 2481 sesto comma c.c., che individua quale dies a quo per il deposito dell’attestazione dell’aumento di capitale quello della sottoscrizione e non del conferimento, conferma che il versamento attiene alla fase esecutiva di un contratto già concluso e non a quella formativa.