Aumento di capitale sociale a pagamento sottoscritto mediante compensazione di un credito del socio di maggioranza nei confronti della società
È ammissibile e non richiede la presentazione della relazione di stima di cui all’art. 2343 c.c. la compensazione fra il debito per sottoscrizione capitale ed un credito del socio, purché questo sia certo ed esistente (nel caso di specie, il debito della società nei confronti del socio di maggioranza risultava da precedenti bilanci approvati anche dal socio di minoranza, la compagine sociale era formata da due soci “storici” attenti alla gestione societaria e la società era dotata di collegio sindacale).
In tema di s.p.a. e in relazione alla valutazione delle attività e delle passività della società, si può attribuire un valore negoziale al voto espresso in assemblea circa la approvazione del bilancio, anche con riferimento alla esistenza di un debito sociale nei confronti di un socio. Ciò, a maggior ragione, ove la compagine sociale non sia composta da piccoli azionisti non dotati delle capacità di analisi e comprensione dei dati economici, né disinteressati alla attività sociale, né si tratta di una voce irrilevante del bilancio: in queste condizioni non aver contestato l’esistenza del credito del socio al momento della approvazione del bilancio significa darlo per scontato in ambito sociale.
L’utilizzo di un credito nei confronti della società, per la sottoscrizione dell’aumento di capitale, differisce dall’ipotesi che sia conferito un credito verso un terzo soggetto, proprio per quanto riguarda la possibilità di soddisfazione del credito che, se può essere per la società incerto rispetto ad un terzo, non lo è quanto alla compensazione con un debito del socio per sottoscrizione aumento di capitale. Di qui la giustificazione di un differente trattamento quanto alla necessità della stima ex 2343 c.c.