hai cercato per: Alfredo Buccella
26 Gennaio 2025

Oneri probatori e legittimazione in materia di abuso di posizione dominante e di dipendenza economica

In materia di abuso di posizione dominante, l’inquadramento della causa tra le azioni c.d. stand alone comporta che l’attore, chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non possa giovarsi dell’accertamento contenuto in un provvedimento dell’autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, ma debba esattamente individuare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi che concorrono a configurare l’illecito prospettato. Anche sotto il profilo della dipendenza economica, non può ritenersi che possa essere demandato al giudizio di un tecnico, attraverso l’espletamento di una c.t.u. , l’accertamento dell’esistenza della posizione dominante. Benché nelle azioni con le quali si fanno valere illeciti antitrust gli oneri probatori risultino alleggeriti in capo all’attore, questi deve comunque dimostrare i fatti costitutivi della domanda. L’infondatezza della pretesa non fa venir meno la legittimazione passiva della parte e comunque l’interesse alla pronuncia. Difatti, la legittimazione passiva va valutata in base alla prospettazione della domanda, dal momento che tale presupposto processuale consiste nella coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque "violatore" di quel diritto. E ciò a prescindere dalla fondatezza nel merito della domanda. [ Continua ]
13 Gennaio 2025

Fideiussioni omnibus: rilievo ufficioso della nullità parziale, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e conservazione degli atti

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto (fideiussioni omnibus stipulate nel 2007, asseritamente in conformità allo schema ABI sanzionato dal Provvedimento di Bankit del 2005) ha il potere-dovere di rilevare una fattispecie di nullità parziale, lasciando poi libere le parti di mantenere inalterate le domande originarie: una volta che queste abbiano confermato in sede di precisazione delle conclusioni le domande di nullità totale, omettendo un’espressa istanza di accertamento della nullità parziale, deve rigettare l’originaria pretesa. L’art. 1419 c.c. ammette che la nullità di singole clausole contrattuali si estenda all’intero contratto solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. [ Continua ]
26 Luglio 2024

Fideiussione omnibus stipulata dopo il 2005 e azione stand alone

Il provvedimento 55/2005 della Banca d’Italia costituisce una prova privilegiata dell’illecito antitrust nel giudizio di nullità ex art. 33 l. 287/1990 per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 - maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso, includendo anche i contratti a valle, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a monte, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della Banca d'Italia. La nullità, discendente dall’intesa illecita oggetto della pronuncia n. 55/2005 della Banca d’Italia, è limitata alle sole clausole de quibus e non estesa all’intero contratto. La nullità solo parziale dei contratti di fideiussione è rilevabile anche d’ufficio, solo ove vi sia la scelta della parte di chiedere l’accertamento della nullità dell’intero contratto e non anche, in via eventualmente subordinata, delle sole clausole espressione dell’intesa illecita, non essendo consentita, in tale ultima ipotesi, l’esame della questione relativa alla nullità parziale del contratto. In caso di domanda di nullità di una fideiussione omnibus stipulata in data posteriore al 2005, l’azione va qualificata come stand alone. Tale inquadramento comporta l’onere per parte attrice di allegazione e di dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione dei contratti in discussione, dell’intesa illecita, pur essendo tale onere probatorio attenuato nel giudizio antitrust in considerazione della frequente asimmetria informativa esistente tra il soggetto che subisce l’illecito e l’autore dello stesso. In ipotesi di nullità dei contratti a valle delle fideiussioni omnibus, non potendosi maturare preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d’ufficio, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza spetta al giudice investito del gravame relativo a una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, sempre che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tale validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. [ Continua ]
26 Luglio 2024

Fideiussione bancaria e mediazione

La fideiussione, anche se stipulata con un istituto di credito, non è propriamente riconducibile a un contratto bancario ai sensi del testo unico bancario e dunque non rientra nell’alveo delle materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, co. 1 bis, d.lgs 28/2010. Inoltre, in materia di illecito sottoposto alla disciplina antitrust, nessuna norma prevede l’esperimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda. Il provvedimento Banca d’Italia n. 55 del 2005 prende in considerazione le sole fideiussioni omnibus, non la fideiussione specifica che accede a un contratto di leasing. [ Continua ]
9 Aprile 2025

Nullità della fideiussione omnibus: legittimazione ad agire ed onere della prova nelle cause “stand alone”

L’interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, cioè quello della trasparenza e della correttezza del mercato, e non soltanto l’interesse individuale del singolo contraente pregiudicato. Infatti, la legge antitrust n. 287 del 1990 detta norme, segnatamente l'art. 2, a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatario qualunque soggetto del mercato che abbia un interesse processualmente rilevante alla conservazione del suo carattere competitivo, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata. In tale prospettiva, chiunque, sia esso imprenditore o consumatore, può ritenersi vittima dell’illecito anticoncorrenziale e far valere quindi la nullità del contratto. [Nel caso di specie, il Tribunale respingeva l'eccezione della banca che lamentava la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori deducendo che fossero soci dell’impresa garantita e non consumatori].   La sola produzione in giudizio del Provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2005 non fornisce prova idonea dell’esistenza dell’intesa restrittiva della concorrenza invocata a fondamento dell'invalidità della fideiussione omnibus, se la stessa è stata stipulata in un periodo diverso da quello compreso tra il 2002 e il maggio del 2005 o di poco successivo a tale data: infatti, l’istruttoria e le conseguenti determinazioni dell’Autorità di vigilanza coprono quell'arco temporale. Pertanto, le vicende relative a periodi diversi sono inquadrabile nell’ambito dei giudizi c.d. "stand alone", nei quali la parte attrice, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi – come nelle c.d. "follow on actions" – dell’accertamento dell’intesa illecita contenuto in un provvedimento dell’Autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell’assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c’è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dei garanti. [Nel caso di specie, la fideiussione oggetto della controversia era stata stipulata il 14 settembre 2000, quindi non coperta dal Provvedimento di Banca d'Italia]. [ Continua ]
13 Aprile 2025

Marchio debole localmente noto, terzo utilizzatore di segno simile e rischio di associazione

Sussiste il rischio di associazione tra i segni aziendali quando il pubblico possa essere indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legame commerciale o di gruppo tra l'impresa terza e il titolare del marchio, ovvero possa essere indotto a credere che i due prodotti provengano da imprese distinte tra le quali intercorrano rapporti di licenza o di autorizzazione all'uso del marchio stesso, non avendo rilievo che il marchio sia qualificabile come marchio “debole”, quando la modifica successivamente intervenuta ai segni della resistente non è idonea ad escludere il rischio di “associazione” tra le due aziende, per effetto del permanere dell’estrema somiglianza degli altri elementi (collocazione dell’immagine figurativa, font tipografico e colori utilizzati).

Quanto al periculum, la eventuale coesistenza protratta nel tempo di entrambi segni aziendali è idonea a determinare un annacquamento del potere distintivo del marchio registrato dalla ricorrente e/o uno sviamento di clientela con effetti pregiudizievoli difficilmente prevedibili e /o quantificabili.

[ Continua ]
2 Ottobre 2024

Diritti autorali del fotografo e fotografie pubblicate sui social networks

L’interesse pubblico alla pubblicazione su testate giornalistiche limita i diritti esclusivi dell’autore della fotografia, che non può opporsi alla sua riproduzione e diffusione, ma ha diritto ad un equo compenso; conseguentemente, la testata giornalistica che intenda pubblicare una fotografia ritraente un personaggio di attualità deve chiedere preventiva autorizzazione al suo autore, ove noto.

Non giova la presunzione di titolarità dei diritti autorali connessi alla pubblicazione del contenuto digitale in capo al titolare del profilo social, se la pubblicazione è avvenuta ab origine sul profilo FB di terzi e non dell’autore della fotografia.

La mala fede non è equiparabile a negligenza e denota un atteggiamento psicologico intenzionalmente malevolo. Pertanto, non può dirsi avvenuto in mala fede il download di fotografia apparsa su profilo FB di soggetti terzi senza digital watermarks, se non dimostrando che all’epoca della pubblicazione il riproduttore già conosceva che altri era l’autore della fotografia, con onere della prova a carico di quest’ultimo.

Non può avere rilievo, ai fini della prova della mala fede del riproduttore ai sensi dell’art. 90 cit., che la parte, scaricando il contenuto IP apparso su profilo social di terzi, non abbia richiesto previamente l’autorizzazione del titolare del profilo; né l’eventuale accettazione del rischio di ledere i diritti di terzi (in ipotesi il titolare del profilo FB) equivale a male fede nei confronti dell’autore della fotografia.

Nulla provano sulla malafede del riproduttore gli eventuali accordi che la parte abbia successivamente raggiunto con le altre testate giornalistiche che, parimenti, pubblicarono la fotografia senza il suo consenso.

[ Continua ]

Eccezione di nullità di modelli e disegni comunitari, preclusioni documentali e c.t.u.; il terzo nell’illecito concorrenziale

La nullità dei modelli o disegni tutelati da brevetti comunitari e dal brevetto internazionale con efficacia comunitaria non è rilevabile d’ufficio; la legittimazione a sollevare la suddetta eccezione di nullità non è riconosciuta a chiunque vi abbia interesse (com’è per la domanda), ma soltanto a coloro che facciano valere l'esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore.

L’art. 121.5 CPI consente al CTU, in deroga alle norme ordinarie, di ricevere ed esaminare i documenti inerenti ai quesiti posti anche se non ancora prodotti in causa, consentendo così di superare, in materia, le preclusioni del codice di rito. Dunque, nessuna inammissibilità può derivare da una tardiva produzione documentale.

Non è sufficiente sollevare una eccezione di nullità di plurimi brevetti, per difetto di novità, senza specificare – o specificando solo per alcuni di essi – da cosa sarebbe determinata l’invalidità. Se questa, in particolare, deriva da una predivulgazione, elencare le anticipazioni di alcuni brevetti non può significare sollevare l’eccezione di nullità anche con riferimento agli altri; e lo stesso deve dirsi con riguardo al difetto di carattere individuale.

La relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato deve essere ricondotta alla situazione concorrenziale e, quindi, unita ad uno stato soggettivo caratterizzato dalla conoscenza – effettiva o dovuta – dell’illecito nel quale essa va ad inserirsi: diversamente, la responsabilità del terzo finirebbe per essere affermata sulla base non di una presunzione di colpa, ma di una partecipazione oggettiva all’illecito, quand’anche inconsapevole ed incolpevole.

[ Continua ]
10 Novembre 2023

Marchio di forma “di fatto”: occorre anche provare che la forma abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività del prodotto

In tema di “marchio di fatto” “di forma”, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., esso è configurabile e, quindi, tutelabile quando presenti tutti i requisiti richiesti per i marchi registrati, ivi compreso quello della novità. La genesi di un marchio di fatto non si ricollega, automaticamente ed esclusivamente, al suo uso, pur protratto ed esclusivo, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. A tal fine, occorre, dunque, accertare che il segno abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto e del servizio, e, quindi, delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso. Con specifico riferimento al marchio di forma di fatto, non è sufficiente fornire la prova che il prodotto è stato posto sul mercato, sia pure in quantità rilevanti, ma occorre anche provare che la forma tridimensionale abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività, tanto da richiamare al consumatore la sua origine e da comportare un rischio di confusione ove da altri imitata. L’imitazione servile dei prodotti può configurarsi solo in relazione ad elementi estetici ovvero formali del prodotto di carattere non meramente funzionale. Ai fini della sussistenza della concorrenza sleale c.d. parassitaria, occorre il positivo riscontro di una continua e ripetuta imitazione delle iniziative e/o dei prodotti del concorrente, nonché un’analisi concreta della situazione presente sul mercato, volta a verificare se gli stessi siano effettivamente dotati di connotati individualizzanti [ Continua ]