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Andrea D'Amico

Andrea D'Amico

Avvocato del Foro di Roma. Si occupa principalmente di diritto civile e commerciale, diritto industriale e della proprietà intellettuale, contrattualistica d’impresa, diritto bancario, data protection

Riparto di giurisdizione sulla domanda di accertamento della titolarità e di riassegnazione del cd. “marchio internazionale”

Dal tenore letterale dell’art. 4 dell’Accordo di Madrid del 1891, come successivamente riveduto, emerge come la registrazione internazionale non dia luogo a un marchio sovranazionale, bensì ad un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale o regionale; con la conseguenza che le controversie relative, tra l’altro, alla titolarità del marchio internazionale devono ritenersi sottoposte alla disciplina e alla giurisdizione del Paese designato, giurisdizione che, peraltro, è esclusiva a norma dell’art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 e ss.mm.ii., e, per quanto concerne l’Unione europea, dell’art. 24 del Regolamento n. 1215/2012 [sulla scorta di tale principio la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ha ritenuto insussistente la giurisdizione dei Giudici italiani in riferimento alla domanda di accertamento della titolarità delle frazioni nazionali straniere dei marchi contesi e alla conseguente richiesta di trasferimento, essendo competenti, al riguardo, le singole autorità giurisdizionali dei Paesi in cui la registrazione di detti marchi è stata effettuata (o deve ritenersi effettuata)]. Il rinvio compiuto ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non modifica i termini di costituzione rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione; con la conseguenza che è tardivo e, dunque, inammissibile, l’appello incidentale depositato meno di venti giorni prima della data originariamente stabilita per l’udienza [ Continua ]
4 Gennaio 2023

Finzione di avveramento della condizione potestativa mista

La causa avente per oggetto un contratto relativo a diritti disciplinati dalla legge sul diritto d'autore rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa. La condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte da un terzo e in parte dalla volontà di uno dei contraenti, è soggetta alla disciplina degli artt. 1358 e 1359 c.c. [ Continua ]
8 Gennaio 2023

Concorrenza sleale: comportamenti parassitari e sviamento di clientela

Ove per comportamento parassitario si intenda l’utilizzo di notizie attinenti all’organizzazione dell’impresa o quelle relative ai rapporti con i clienti di un altro imprenditore acquisite nel corso della attività svolta in collaborazione con lo stesso, la configurabilità della concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598, n. 3, c.c., va riconosciuta solo ove si tratti di notizie per loro natura riservate non essendo destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti e collaboratori. Lo sfruttamento del bagaglio di conoscenze professionali acquisito nel corso di una precedente collaborazione non costituisce di per sé illecito concorrenziale, a condizione che non venga accompagnato da attività confusorie o denigratorie e in assenza di un patto di non sfruttamento delle conoscenze acquisite; il semplice utilizzo delle conoscenze professionali non integra neppure una situazione di parassitismo, consistente nella continua e sistematica imitazione delle iniziative imprenditoriali della concorrente, quale mezzo per lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui. In tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l’illiceità della condotta non dev’essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell’insieme della manovra posta in essere per danneggiare il concorrente, o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato. Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente che abbia intrapreso un’autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno dell’attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro. [ Continua ]
8 Ottobre 2022

Distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia e titolarità dei relativi diritti di natura patrimoniale

Gli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere alle fotografie la piena protezione di cui all' art. 2 l. aut. debbono trascendere la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore. Alla qualificazione delle immagini fotografiche come semplici fotografie e non come opere dell’ingegno consegue che tutti i diritti di carattere patrimoniale ad esse inerenti sorgono in capo al committente in modo automatico e non in via derivativa. [ Continua ]
9 Gennaio 2022

Criteri applicabili alla quantificazione del danno da contraffazione e da concorrenza sleale

La valutazione comparativa tra fatturato perso dal titolare del diritto di proprietà industriale e fatturato conseguito dal contraffattore presuppone una complessa analisi, che tenga conto di tutta una serie di fattori, quali l’espansione o la contrazione naturale del mercato, il variare del relativo perimetro, i differenti prezzi di vendita e i relativi effetti sulle quantità vendute, nonché l’esistenza sul mercato di prodotti che siano lecitamente e ragionevolmente (anche se non “perfettamente”) sostitutivi di quelli del danneggiato, cosicché solo in assenza di prodotti sostitutivi è ragionevole concludere che le vendite realizzate dal contraffattore siano l’effetto di un’illecita sottrazione di vendite in capo al proprietario del diritto, mentre, qualora nel settore fosse presente un fenomeno di concorrenza, la diminuzione delle vendite del titolare del diritto sarebbe la conseguenza congiunta sia della distrazione operata dal contraffattore, sia di una legittima attività concorrenziale svolta da terzi. I criteri generali di determinazione del danno enunciati dall’art. 125 c.p.i. sono quelli ricollegabili, alternativamente: 1) al mancato guadagno del titolare; 2) alla retroversione degli utili del contraffattore; 3) al criterio della giusta royalty, riconosciuto quest’ultimo come criterio residuale, atto a risarcire il danno minimo, applicabile cioè quando non sia possibile o conveniente riferirsi agli altri criteri. La ricostruzione ermeneutica dell’art. 125 c.p.i. prevede quindi la facoltà di una scelta, da parte del danneggiato, tra le due alternative: a) risarcimento del danno emergente, del lucro cessante e degli altri danni con uno dei criteri previsti dai commi 1 e 2, cioè con i criteri dei profitti persi, delle royalties ragionevoli o della valutazione equitativa; b) indennizzo risarcitorio previsto dal comma 3, calcolato con il criterio della retroversione del profitto conseguito dal contraffattore, qualora tale quantificazione sia eccedente rispetto al danno risarcibile. La pubblicità legale dei titoli di proprietà industriale dà luogo ad una presunzione di colpa a carico del contraffattore. [ Continua ]
28 Agosto 2022

Nullità del brevetto per difetto di novità e pubblicità ingannevole

Il convenuto in una azione di nullità non può difendere il proprio brevetto attribuendogli contenuti che non sono presenti nelle rivendicazioni. Presentare una data tecnologia come già brevettata mentre all’epoca era solo oggetto di domanda è condotta non conforme ai principi della correttezza professionale ed idonea a danneggiare una impresa concorrente (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto ingannevole – e dunque illegittima ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. – la condotta di parte convenuta, la quale sul proprio sito internet aveva indicato come brevettata una tecnologia che, all’epoca dei fatti, risultava appena depositata) [ Continua ]
21 Novembre 2021

Concorrenza sleale per storno di dipendenti e sfruttamento parassitario delle altrui informazioni aziendali riservate

Il passaggio dei dipendenti alla società concorrente non realizza, di per sé, in via diretta un danno alla struttura ed alla organizzazione produttiva del precedente datore di lavoro, cosicché non sussiste l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. per storno di dipendenti allorché è assente l’elemento caratteristico dello storno, rappresentato dalla illegittima privazione delle competenze dei propri dipendenti realizzata dal concorrente al solo fine di sabotare l’altrui attività. La necessità di recarsi e reperire fisicamente all’interno dell’azienda talune informazioni dimostra l’appartenenza delle stesse al patrimonio tecnico aziendale e ne impedisce la qualificazione come insieme di competenze tecnico-professionali in possesso del dipendente. L’assunzione di ex collaboratori non dettata dalla particolare perizia o competenza degli stessi nel settore merceologico interessato bensì dalla volontà di acquisire e sfruttare in modo parassitario le informazioni aziendali riservate altrui così da poter proporre sul mercato in breve tempo un prodotto concorrente senza affrontare le spese di ricerca e sviluppo altrimenti necessarie viola l’art. 2598, n. 3, c.c.       [ Continua ]

Concorrenza sleale e comparazione di marchi nel giudizio tra soggetti operanti nell’organizzazione di corsi di formazione

Lo storno di dipendenti, mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di uno o più collaboratori di un'impresa concorrente, costituisce normale espressione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 cost. e della libera circolazione del lavoro ex art. 4 cost.. Affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri l'ipotesi della concorrenza sleale è necessario che la stessa sia stata attuata con la finalità di danneggiare l'altrui azienda, in misura che ecceda il normale pregiudizio che può derivare dalla perdita di prestatori di lavoro che scelgano di lavorare presso altra impresa. L’illiceità della condotta ex art. 2598, n. 3, c.c. deve, pertanto, essere desunta dall'obiettivo essenziale che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio di dipendenti, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, non essendo sufficiente che l'atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente. Tale condotta è configurabile come illecito concorrenziale solo allorché sia accompagnata da una serie di elementi – il numero dei dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che rivestivano – che evidenzino l'illiceità della condotta dell'impresa stornante, la quale si avvalga degli investimenti formativi effettuati dall'impresa stornata sui propri dipendenti perseguendo il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno dell'altra, acquisendo uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona o un settore determinati, con la conseguenza di svuotare l'organizzazione concorrente delle sue specifiche possibilità operative.   [ Continua ]