hai cercato per: Angela Zampetti
15 Febbraio 2023

Inibitoria e penale: inapplicabilità della sanzione per mancata prova della violazione

Il mero reperimento di prodotti sul mercato, commercializzati successivamente alla sentenza che ha disposto l’inibitoria assistita da penale, non costituisce prova dell’avvenuta violazione dell’inibitoria stessa e non è, pertanto, di per sé sufficiente a fare ravvisare i presupposti per l’applicazione della sanzione stabilita. Laddove, infatti, la sentenza non abbia disposto anche il sequestro dei prodotti già in commercio, occorre la prova che i prodotti rinvenuti sul mercato siano stati oggetto di commercializzazione successivamente alla sentenza stessa. [ Continua ]

Trasmissione dei diritti di utilizzazione provata per iscritto e non attraverso fatti concludenti

In caso di risoluzione di un contratto di licenza avente ad oggetto la produzione e vendita di beni sulla base della concessione del diritto d’autore, il comportamento tollerante successivo del titolare diritto, che si è concretizzato nella non opposizione allo sfruttamento economico della sua opera, non può essere interpretato come una cessione definitiva del diritto a titolo gratuito, ma può tutt’al più considerarsi come una licenza tacita cui lo stesso il titolare del diritto può porre fine in qualsiasi momento, salvo congruo preavviso. Una tale conclusione trova conferma nell’art. 110 L. 633/1941, che prevede che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata con atto scritto e non per fatti concludenti. [ Continua ]
8 Maggio 2022

Opera originaria e diritti di remake

L’opera cinematografica è protetta come opera composta creata con il contributo dell’autore del soggetto, dell’autore della sceneggiatura, dell’autore della musica composta appositamente e del regista, che ne sono considerati coautori. Il soggetto è l’opera letteraria, originale o derivata da una opera letteraria preesistente, che svolge l’argomento e l’intreccio narrativo destinato ad essere trasposto in forma cinematografica. I diritti di remake si identificano con il diritto di trasporre ed elaborare il soggetto dell’opera originaria, perché l’elemento cruciale dell’elaborazione è rappresentato dallo sviluppo dell’idea narrativa originale di base. L’opera successiva è tutelabile come opera nuova ancorché derivata – e quindi suscettibile di avere un autore o autori diversi dalla precedente – a condizione che essa presenti aspetti di relativa novità o di rielaborazione delle forme rappresentative ed espressive dell’opera originaria. L'opera derivata è autonomamente protetta in virtù del suo specifico carattere creativo ed i suoi autori e originari titolari dei diritti di utilizzazione sono i rielaboratori, mentre si deve escludere una comunione nel diritto d'autore sull’opera derivata fra autore dell’opera originaria ed elaboratore, in quanto contrastante con l'espressa disciplina normativa. L’utilizzazione dell’opera derivata può avvenire solo con il consenso dell’autore dell’opera originaria, attraverso un contratto col quale questi si assicura il controllo dell’utilizzazione della propria opera. [ Continua ]
25 Febbraio 2023

Riconoscimento del diritto morale all’esecutore di parti di primo piano all’interno di colonne sonore

Gli AIE (artisti interpreti ed esecutori) che sostengono le “prime parti” nell’opera o nella composizione musicale hanno diritto alla significazione del nome nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e alla stabile apposizione di tale nome sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali i fonogrammi, i videogrammi o le pellicole cinematografiche; invece gli AIE che sostengono una parte “di notevole importanza artistica”, anche se di artista esecutore comprimario, hanno diritto ad esercitare una qualsiasi delle tutele riconosciute a favore degli esecutori dalla LDA. La “prima parte” è indipendente dal suo valore artistico ed è tale a causa della dimensione del contenuto e della durata di maggiore consistenza nella stesura della composizione, mentre “l’importanza artistica” della parte va individuata con riferimento alla sola stesura fattuale dell’opera eseguita, senza tenere conto dell’abilità, dell’impegno e della valenza profusi dall’esecutore o della sua fama artistica. In un’interpretazione costituzionalmente garantita deve riconoscersi anche agli AIE il diritto morale di rivendicare erga omnes la paternità della propria esecuzione di “parti di notevole importanza” o di “prime parti” di opere musicali in quanto l’interpretazione artistica, sebbene non si traduca, come per gli autori, nella creazione di opere dell’ingegno dotate di compiutezza espressiva, va comunque considerata una manifestazione dello sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), della libertà di pensiero (art. 21 Cost.), dell’arte (art. 33 Cost.) e della cultura (art. 9 Cost.). [ Continua ]
7 Febbraio 2023

La concorrenza sleale parassitaria, per imitazione servile confusoria e per appropriazione di pregi: presupposti e onore della prova

La concorrenza sleale parassitaria richiede una prova diversa rispetto a quella di imitazione servile del prodotto del concorrente. Occorre infatti la dimostrazione di un’attività sistematica e complessa, realizzata nel corso del tempo, sia mediante successivi comportamenti imitativi delle iniziative e dei prodotti sia attraverso una serie di comportamenti simultanei che possano tutti ritenersi e manifestarsi in maniera univoca ed in quantità significativa come rivolti al perseguimento del medesimo illecito fine, in relazione ad una pluralità di idee ed iniziative originali della concorrente. L’illecito della concorrenza sleale sotto il profilo dell’imitazione servile si verifica nel caso in cui l’imprenditore imiti un prodotto la cui forma abbia un valore individualizzante e distintivo (così da ricollegare il prodotto ad una determinata impresa), indipendentemente dall’essere il prodotto stesso oggetto di privativa, in modo tale da creare confusione con quello messo in commercio dal concorrente. La concorrenza per appropriazione di pregi non consiste nell'adozione, sia pur parassitaria, di tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa (che può dar luogo, invece, alla concorrenza sleale per imitazione servile), ma ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. [ Continua ]
15 Febbraio 2023

La liceità della cessione del know how consistente in un metodo per la sverniciatura del legno

Il know how, definito dalla legge sul franchising come un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato, è tutelato laddove sussista un certo grado di segretezza ed innovatività, pur senza pretendere i più rigorosi requisiti di cui agli artt. 98 e 99 CPI. [ Continua ]

Il CTU e i profili di contestazione riguardanti le sue competenze tecniche rispetto al settore cui si riferisce il brevetto

La scelta del consulente tecnico è atto discrezionale del giudice e spetta alla parte contestarne le competenze tecniche rispetto al settore del quale è stato ritenuto esperto dal Tribunale; infatti la circostanza che il consulente tecnico sia laureato in una materia che non coincide con il settore tecnico del brevetto è di per sé irrilevante laddove il consulente, iscritto all’albo dei Consulenti in Proprietà Industriale, operi da anni quale CTU nominato dal Tribunale. In caso di carente descrizione del brevetto e di estensione del suo oggetto oltre la domanda originaria, non è possibile invocare le conoscenze generali del settore che devono essere possedute dal tecnico medio del ramo, ma è necessario sottoporre al CTU, mediante il richiamo specifico ai testi, quali informazioni in essi contenute potrebbero essere proficuamente utilizzate per integrare la descrizione lacunosa del brevetto. [ Continua ]
8 Ottobre 2023

Società occulta e onere della prova

Seppur la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisca il presupposto indispensabile per l’esistenza di una società occulta, occorre sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio "comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua" consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio. A tal fine, è quindi necessario provare l’unificazione della collettività dei soci (che si manifesta con l'attribuzione alla società di un nome, di una sede, di un'amministrazione e di una rappresentanza) e l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali (che si riflette nell'insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire) e la distribuzione delle quote sociali. Detta dimostrazione può derivare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti tipici (quali "l'affectio societatis", la costituzione di un fondo comune, la partecipazione agli utili e alle perdite), anche da manifestazioni esteriori dell’attività di gruppo, quando esse per la loro sintomaticità e concludenza evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni. [ Continua ]
8 Ottobre 2023

La descrizione, tra esigenze istruttorie e rischio di dispersione della prova

La misura della descrizione è finalizzata all’acquisizione della prova della contraffazione e della violazione del diritto, ed è quindi sia rimedio di istruzione preventiva – in quanto rivolta al soddisfacimento di esigenze istruttorie relative al prospettato giudizio di merito cui è direttamente strumentale – sia rimedio di natura cautelare – in quanto la sua concessione è comunque subordinata alla sussistenza di un rischio di dispersione della prova che in alcuni casi necessita della sua anticipata acquisizione, in quanto non altrimenti disponibile per il titolare del diritto asseritamente leso. La tutela ha quindi ad oggetto l’istruttoria, ovvero l’acquisizione di elementi che serviranno per poi decidere nel giudizio di merito, diversificandosi, sotto questo aspetto da tutti gli atri procedimenti cautelari che hanno ad oggetto anticipazioni di tutela della posizione giuridica sostanziale, in quanto ciò che viene in rilievo è il diritto processuale alla prova e non già, quantomeno in via immediata, il diritto sostanziale in relazione al quale il diritto processuale svolge funzione servente. [ Continua ]
29 Aprile 2023

Libero mercato e lecita concorrenza con riferimento all’attività svolta da ex dipendenti

Nel libero mercato è da ritenersi concorrenzialmente lecita, in assenza di prova contraria, l’attività di informazione e supporto tecnico da parte di ex dipendenti o consulenti a favore di soggetti che in precedenza erano in rapporti contrattuali con un unico gestore di servizi laddove tale attività non sia esercitata sulla base di informazioni o documentazione riservate illegittimamente ottenute.   [ Continua ]