Ai fini del giudizio di contraffazione per equivalenti, il problema tecnico che l’invenzione si propone di risolvere va considerato in tutte le sue componenti, compresi i sotto-problemi che ne costituiscono un aspetto [quale la resistenza allo sfilamento di un tassello], sicché esclude l’equivalenza la diversa soluzione che, pur perseguendo la medesima funzione generale, presenti un diverso grado di stabilità del meccanismo rivendicato e un diverso modo di operare rispetto a tali profili.
Sussiste attività inventiva nella combinazione di due tecnologie singolarmente note al tecnico del ramo quando lo stato dell’arte insegni che ciascuna richiede un proprio tipo di montaggio e una propria sequenza di fasi applicative, perché in tal caso le due soluzioni non possono essere ritenute equivalenti e intercambiabili per il tecnico del settore e la loro combinazione richiede uno sforzo inventivo.
In tema di compenso dell’amministratore di società a responsabilità limitata, ove l’amministratore abbia consapevolmente e formalmente dichiarato di ridurre i propri emolumenti e di rinunciare al rimborso delle spese documentate, subordinando il ripristino degli accordi precedenti al superamento della situazione di difficoltà economico-finanziaria della società, il credito per le somme oggetto di riduzione o rinuncia non può essere riconosciuto qualora tale miglioramento non si sia verificato e la società sia stata successivamente posta in liquidazione. In mancanza di una clausola di recupero degli importi decurtati svincolata dal superamento della situazione di difficoltà, le pretese creditorie azionate dall’amministratore devono ritenersi infondate.
In tema di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata, la legittimazione attiva non è attribuita in via esclusiva al socio, ma ha natura disgiuntiva e concorrente rispetto a quella della società. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce infatti al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria, riconducibile alla sostituzione processuale di cui all’art. 81 c.p.c., ferma restando la legittimazione della società ad agire per l’accertamento della mala gestio e per il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla violazione dei doveri gestori.
Non è imputabile all’amministratore un danno da omessa informazione, né può ritenersi sussistente un nesso causale tra la sua condotta e la prosecuzione dell’attività d’impresa, quando emerga che il socio sia stato costantemente informato dell’andamento economico non positivo della società e abbia consapevolmente deciso di proseguire l’attività, pur in un quadro di evidenti difficoltà e di risultati non in linea con le previsioni. In tale ipotesi, il risultato economico finale dell’impresa non può essere ricondotto ad atti di mala gestio dell’amministratore.
In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari nel giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite.
L’azione di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c.; ne consegue che gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dalla data del pagamento e non dalla domanda.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur riconosciuta in astratto la facoltà per il creditore opposto di proporre domande diverse rispetto a quelle introdotte in via monitoria, non è ammissibile la domanda che, per replicare all’eccezione di compensazione sollevata dall’ingiunto, introduca un controcredito derivante da un titolo del tutto diverso da quello inizialmente azionato. Quando l’interesse che ha sostenuto la proposizione dell’originaria domanda monitoria, consistente nel pagamento di oneri consortili e corrispettivi derivanti dai contratti inter partes, sia differente da quello posto a fondamento della domanda formulata nella comparsa di risposta, consistente nel rimborso di quanto asseritamente anticipato in qualità di condebitore solidale, la nuova pretesa delinea una diversa vicenda sostanziale, con conseguente ampliamento del thema decidendum e del thema probandum, e deve pertanto essere dichiarata inammissibile perché tardivamente formulata.
Non può qualificarsi come ricognizione di debito l’indicazione, contenuta in un atto difensivo e non sottoscritta personalmente dalla parte, dell’esistenza di fatture emesse dalla controparte, quando tale indicazione sia svolta al solo fine di replicare alla domanda riconvenzionale avversaria e di far valere l’intervenuta estinzione delle poste allegate mediante compensazione. L’atto di riconoscimento del debito richiede infatti una dichiarazione consapevolmente diretta all’intento pratico di riconoscere l’esistenza del debito, mentre la dichiarazione con cui si ammetta il fatto costitutivo del credito vantato dall’altra parte, ma si oppongano in compensazione integrale proprie ragioni creditorie, nega l’attualità del debito e, quindi, il dovere di adempiere.
Il divieto di patto commissorio si estende a qualsiasi negozio venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Tale estensione è giustificata dall’esigenza di tutelare il debitore dal rischio di un approfittamento da parte del creditore e di assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Ai fini dell’operatività del divieto rileva il profilo funzionale dell’operazione: l’assetto di interessi risultante dalle pattuizioni intervenute tra le parti deve essere tale da far ritenere che il meccanismo negoziale del trasferimento del bene al creditore sia effettivamente collegato ad uno scopo di garanzia, piuttosto che alla funzione di scambio.
Al di fuori della ipotesi tipica definita dall’art. 2744 c.c., l’operatività del divieto è subordinata alla configurabilità di un negozio come mezzo per eludere la norma imperativa, e quindi all’accertamento di una causa illecita, tale da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 1344 c.c.
Il contratto preliminare mediante il quale una parte si obbliga a trasferire all’altra quote di partecipazione sociale, a garanzia dell’obbligazione di rimborso di somme date a titolo di mutuo, integra in concreto la funzione di garanzia vietata dall’art. 2744 c.c.
L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ha natura restitutoria ed è circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento. Essa costituisce il rimedio accordato dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto quando venga meno la causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione del contratto, o comunque del venir meno del vincolo originariamente esistente.
Il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell’impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute. Il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta dal creditore. Il creditore che richieda il maggior danno ha l’onere di allegare l’esistenza di tale saggio.
In capo al creditore che riveste la qualità di imprenditore sussiste l’onere di dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità, sempre che il ricorso al credito, in relazione alla sua entità e alle dimensioni dell’impresa, sia stato effettiva conseguenza dell’inadempimento.
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio, costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione idonea ad eliminare la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertarsi avuto riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.
Ai sensi dell'art. 2487, comma 2, c.c., i liquidatori possono essere nominati dal Tribunale solo dopo l'accertamento, da parte dell'amministratore, del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., da trascriversi nel registro delle imprese, quando l'assemblea, regolarmente convocata, non si costituisca o non deliberi al riguardo. Laddove la delibera assembleare con cui i soci dispongano, tra l'altro, lo scioglimento della società per il verificarsi delle cause previste dall'art. 2484, nn. 2 e 3, c.c. venga sospesa per invalida celebrazione della riunione assembleare, la successiva determinazione dell'amministratore unico avente ad oggetto l'accertamento della causa di scioglimento della società, trascritta nel registro delle imprese, mutua dalla delibera il medesimo regime giuridico derivante dalla sospensione dell'efficacia, ove integralmente riproduttiva del contenuto della stessa; ne consegue che non si verificano i presupposti per l'intervento surrogatorio o di impulso del Tribunale di cui all'art. 2487, comma 2, c.c.
La SIAE che agisce per la riscossione dei compensi dovuti per la diffusione di opere musicali [musica di sottofondo in negozi di abbigliamento] non può cumulare al compenso tariffario una somma a titolo di penale o di risarcimento forfettario ai sensi dell’art. 158 l. 633/1941 senza allegare e provare un pregiudizio ulteriore, quale uno sfruttamento eccedente l’ordinario ambito di utilizzazione, un vantaggio economico dell’utilizzatore suscettibile di retroversione o un danno non patrimoniale, perché il prezzo del consenso costituisce il parametro minimo del lucro cessante e la corresponsione del compenso è integralmente satisfattiva, sicché la sommatoria delle due voci determinerebbe un’indebita duplicazione risarcitoria.
I compensi per la diffusione di musica di sottofondo in un esercizio commerciale sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. a), d.P.R. 633/1972, perché la deroga relativa alle opere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale va interpretata restrittivamente e la mera fruizione ambientale dell’opera, priva di contenuto promozionale diretto e accessoria all’attività di vendita, non costituisce pubblicità commerciale.
Nell’opposizione all’esecuzione fondata sull’attestato di credito della SIAE previsto dall’art. 164 l. 633/1941 grava sull’opponente l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa, compresa l’inclusione dell’esercizio nella licenza centralizzata stipulata dal franchisor [punto vendita non compreso nell’elenco allegato alla licenza]; il verbale di accertamento degli ispettori SIAE fa piena prova fino a querela di falso della presenza e del funzionamento degli impianti di diffusione sonora, sicché la generica deduzione che parte degli altoparlanti si trovi in locali chiusi al pubblico [magazzino al piano interrato] non basta a escluderli dal calcolo dei compensi.
Ai fini del sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità del curatore, l’omessa iscrizione in bilancio di ingenti debiti erariali, che impedisce l’emersione della perdita del capitale, rende verosimile la retrodatazione della causa di scioglimento e consente di quantificare provvisoriamente il danno, ai sensi dell’art. 2486 c.c., nel passivo accertato in assenza di attivo; l’omesso pagamento delle imposte è inoltre fonte di responsabilità dell’amministratore per il danno da sanzioni e interessi, e la mancanza di scritture contabili rende verosimile la sua responsabilità per la dispersione delle attività risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
Il rivenditore che detiene e pone in commercio prodotti contraddistinti da un segno simile al marchio registrato altrui compie un uso vietato ai sensi dell’art. 20, comma 2, c.p.i. e può essere destinatario dell’inibitoria e del sequestro insieme al produttore, senza che rilevino la sua buona fede nell’acquisto o la modesta entità dell’attività di rivendita; la sede del rivenditore nel circondario radica, per connessione, la competenza territoriale del tribunale adito anche nei confronti del produttore avente sede altrove.
Il periculum in mora del sequestro conservativo chiesto dal curatore a tutela dell’azione di responsabilità contro l’amministratore va escluso quando il ricorso sia proposto molti anni dopo la dichiarazione di fallimento [circa nove anni] senza allegare alcuna sostanziale variazione del patrimonio del debitore, perché la mancata sottrazione dei beni durante la lunga pendenza della procedura esclude il fondato timore di dispersione della garanzia.
Ai fini del sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità del curatore contro amministratori e liquidatori, quando il danno è identificato nel passivo accertato nella procedura, il curatore deve allegare condotte illecite astrattamente idonee a cagionare il dissesto e il relativo nesso causale; non lo sono la mancata tenuta delle scritture contabili, che registrano gli accadimenti economici ma non li determinano, né l’omesso pagamento di tributi e contributi, idoneo a cagionare al più il danno da sanzioni e interessi, né la generica mancata riscossione di crediti, sicché il difetto di allegazione esclude il fumus boni iuris a prescindere dalla verifica istruttoria.