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Tribunale di Catanzaro, 30 Ottobre 2025
Sulla strumentalità della misura cautelare di revoca degli amministratori
L’azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi escludere...

L’azione ex art. 2476, terzo comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi escludere l’esistenza di un diritto sostanziale del socio alla revoca degli amministratori: il principio di tipicità delle azioni costitutive porta ad escludere la possibilità di ricostruire in via interpretativa un’azione individuale del socio tendente alla sola revoca degli amministratori.

L’amministratore ha l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni sociali e, a fronte dello specifico addebito di distrazione, l’onere di dimostrare che le somme siano state destinate per fini sociali, con la conseguenza che dal mancato assolvimento di tale onere può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.

Tribunale di Bologna, 21 Febbraio 2024, n. 764/2024
Sull’accertamento della qualità di amministratore di fatto
La responsabilità ex art. 2476 c.c. per il compimento di atti distrattivi del patrimonio sociale effettuati dal convenuto nel periodo in cui non ricopriva più la carica di amministratore presuppone...

La responsabilità ex art. 2476 c.c. per il compimento di atti distrattivi del patrimonio sociale effettuati dal convenuto nel periodo in cui non ricopriva più la carica di amministratore presuppone la sua qualità di amministratore di fatto, che si prefigura in capo a quel soggetto che, in assenza di qualsivoglia investitura ancorché irregolare o implicita, da parte della società, si ingerisce nella gestione sociale.

La figura dell’amministratore di fatto ricorre in presenza di elementi indicativi dell’inserimento organico e sistematico di un soggetto nella vita della società (quali, ad esempio, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al vaglio dell’amministratore di fatto).

Non risulta sufficiente, ai fini dell’accertamento della qualità di amministratore di fatto, la circostanza che il convenuto abbia formalmente rivestito il ruolo di amministratore della società, giacché, in presenza della nomina di un diverso amministratore, l’attore dovrà allegare e dimostrare la persistenza del ruolo gestorio in capo al convenuto.

Tribunale di Brescia, 3 Giugno 2025, n. 2322/2025
Sulla devolvibilità arbitrale delle controversie riguardanti lo scioglimento della società
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a...

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. Pertanto, non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società

Tribunale di Bari, 19 Marzo 2024, n. 1366/2024
Inadempimento dell’ordine cautelare di ostensione documentale: onere della prova
In tema di inadempimento – e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento – dell’ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2...

In tema di inadempimento - e, in particolare, di inesatto o parziale adempimento - dell'ordinanza cautelare di esibizione documentale emessa ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 2476, comma 2 c.c., trova applicazione la regola generale sul riparto dell’onere della prova, secondo cui al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'altrui adempimento (anche per differenze quantitative o qualitative dei beni forniti), gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento.

Perché possa sorgere l'onere di prova gravante sul debitore sul suo esatto adempimento è prima di tutto necessario che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento.

[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione all’esecuzione proposta dalla società avverso il precetto intimato dal socio per il pagamento della penale ex art. 614-bis c.p.c., ritenuta dal socio maturata per il ritardo nell'ostensione della documentazione societaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che il socio non aveva assolto all’onere di allegazione, non avendo indicato quali documenti, tra quelli elencati nell'ordinanza cautelare, non fossero stati messi a sua disposizione dalla società.]

Tribunale di Bari, 28 Maggio 2024, n. 2514/2024
Cessione di quote societarie e mancato pagamento del prezzo: natura dell’obbligazione e onere probatorio del maggior danno ex. art. 1224, secondo comma, c.c.
Nel caso di inadempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, il creditore che intenda...

Nel caso di inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del prezzo pattuito per la cessione di quote societarie, vertendosi in tema di obbligazione di valuta, il creditore che intenda ottenere - oltre agli interessi moratori - il risarcimento del danno da svalutazione monetaria è tenuto a fornire la prova del maggior danno ex art. 1224, co. II, c.c., non potendo limitarsi a richiedere il risarcimento cumulativamente, senza allegare e dimostrare l’an e il quantum dei danni asseritamente subiti.

Tribunale di Milano, 1 Luglio 2025, n. 5438/2025
L’accertamento della responsabilità dell’esperto stimatore nell’elaborazione della perizia di stima
La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l’art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi...

La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l'art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi rientra nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell'art. 1173, ultimo comma, c.c. Trattandosi di prestazione intellettuale, grava sul preteso danneggiato l'onere di provare sia l'evento dannoso, sia il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del prestatore d'opera intellettuale e il danno-evento.

Non costituisce inadempimento la condotta del perito stimatore ex art. 2465 c.c. qualora la relazione di stima rechi tutti gli elementi prescritti dalla norma (descrizione dei beni e dei crediti conferiti, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale), i dati contabili utilizzati risultino dai bilanci non impugnati della società oggetto di valutazione, siano stati previamente condivisi e autonomamente esaminati dall'acquirente in sede di due diligence, siano stati successivamente riportati nei bilanci approvati dall'acquirente medesimo per più esercizi senza contestazione e risultino altresì coerenti con le valutazioni espresse dalla Curatela fallimentare in sede di perizia successiva.

Non sorge in capo al perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c. l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità dei dati consegnati dal committente ai fini della valutazione. Nondimeno, la diligenza professionale è soddisfatta qualora il perito abbia compiuto accertamenti fisici (sopralluoghi presso le sedi delle società partecipate), acquisizioni dirette di documentazione e accessi in persona presso i magazzini della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle giacenze fisiche.

Non sussiste la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) di tipo aquiliano del perito stimatore, quale terzo estraneo al rapporto negoziale, per la conclusione di un contratto valido ma economicamente svantaggioso, qualora non risulti che il medesimo abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius ma, al contrario, in linea con l’art. 2465 c.c. e qualora la determinazione della volontà negoziale dell'acquirente e la quantificazione del prezzo di vendita siano intervenute in epoca anteriore e a prescindere dalla stima contestata, come nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un memorandum of understanding e successivamente un Sale and Purchase Agreement prima dell'elaborazione della perizia.

Sussiste la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. qualora parte attrice abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande, persistendo nel giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle proprie controparti contrattuali e mantenendo invariata la pretesa anche nel quantum. Si ritiene integrato il requisito soggettivo della colpa grave quando le doglianze si fondino su una relazione di parte redatta dal medesimo soggetto che, dopo l'acquisto contestato, ha ricoperto la carica di Presidente del CdA della società acquistata e, in tale veste, ha predisposto i bilanci recanti i medesimi valori di cui è contestata la correttezza nel giudizio.

Tribunale di Milano, 3 Giugno 2025, n. 4468/2025
Impugnazione di delibere assembleari di Srl: mancato annullamento e cessazione della materia del contendere
Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera assunta in conformità della legge e dello statuto, l’annullamento delle...

Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera assunta in conformità della legge e dello statuto, l’annullamento delle predette deliberazioni non può aver luogo in applicazione dell’art. 2377 comma 8 c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in materia di s.r.l.), sussistendo i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare sostitutiva di quelle impugnate non ne inficia la validità ed efficacia endosocietaria in quanto trattasi di questione pubblicitaria.

Ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., quando l'annullamento della delibera non può aver luogo per intervenuta sostituzione con altra conforme a legge e statuto, le spese di lite devono essere poste di norma a carico della società.

Corte d'appello di Cagliari, 10 Aprile 2025, n. 176/2025
Contestazioni non sottoposte al c.t.u.: limiti alla difesa tardiva in comparsa conclusionale
Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio...

Non costituisce mera difesa la contestazione sollevata dalla parte in sola in sede di comparsa conclusionale di fatti estintivi del credito non sottoposti precedentemente alla valutazione del c.t.u. nel contraddittorio delle parti salvo che la contestazione sia fondata su documenti tempestivamente depositati nel giudizio a sostegno di una generica eccezione di pagamento.

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

Tribunale di Perugia, 22 Aprile 2024
Alienazione dei beni sociali, recesso del socio e qualificazione dei versamenti dei soci
L’alienazione di un bene immobile appartenente alla società non integra un atto distrattivo ai sensi dell’art. 671 c.p.c., qualora non comporti un depauperamento del patrimonio sociale. Ciò si verifica quando,...

L’alienazione di un bene immobile appartenente alla società non integra un atto distrattivo ai sensi dell’art. 671 c.p.c., qualora non comporti un depauperamento del patrimonio sociale. Ciò si verifica quando, pur venendo meno uno dei cespiti immobiliari, il corrispettivo della vendita sia stato impiegato, peraltro in parte, per ridurre l’esposizione debitoria.

Il recesso del socio costituisce un negozio unilaterale recettizio e produce effetti dal momento in cui la relativa dichiarazione perviene nella sfera cognitiva della società, determinando la perdita, da tale momento, della legittimazione del socio all’esercizio dei diritti sociali e la contestuale insorgenza, in suo favore, del diritto di credito alla liquidazione della quota. Tale credito sorge indipendentemente dalla sua liquidità ed esigibilità, essendo sufficiente che sia attuale e non meramente eventuale.

La qualificazione dell’erogazione di somme effettuate dai soci a favore della società, in termini di apporto di capitale di rischio ovvero capitale di prestito, dipende dall’esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio che ne invoca la restituzione, non tanto dalla denominazione dell’erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. In questa prospettiva, grava sul socio che domanda la restituzione provare che il trasferimento delle risorse finanziare a favore della società ha causa credendi.

Tribunale di Venezia, 5 Luglio 2025
Partecipazione sociale in comunione, rappresentante comune e revoca cautelare
Il rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione, nominato ai sensi dell’art. 2468 c.c., non è titolare di un autonomo potere decisionale, ma ha il compito di raccogliere e rappresentare...

Il rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione, nominato ai sensi dell’art. 2468 c.c., non è titolare di un autonomo potere decisionale, ma ha il compito di raccogliere e rappresentare unitariamente la volontà dei contitolari della quota. Ne consegue che l’esercizio del diritto di voto in assemblea sulla base di una determinazione unilaterale del rappresentante, in difetto di previa consultazione dei comunisti e come se egli fosse titolare esclusivo della partecipazione, integra grave inadempimento dei doveri inerenti alla carica e costituisce giusta causa di revoca cautelare.

La figura del rappresentante comune della partecipazione sociale in comunione è riconducibile a quella del mandatario collettivo; ne consegue che anche il singolo comunista, in presenza di giusta causa ai sensi dell’art. 1726 c.c., può chiederne la revoca giudiziale e ottenere tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., ove la permanenza nella carica sia idonea ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti partecipativi dei contitolari.

In materia di partecipazioni sociali in comunione, non sussiste litisconsorzio necessario della società nel giudizio promosso nei confronti del rappresentante comune per ottenerne la revoca, quando la causa petendi risieda nella violazione degli obblighi assunti dal rappresentante verso i comunisti e non involga rapporti facenti capo alla società.

La pendenza del giudizio di divisione della partecipazione sociale in comunione non determina continenza rispetto al separato procedimento cautelare avente ad oggetto la revoca del rappresentante comune, trattandosi di azioni fondate su distinta causa petendi e in difetto di un rapporto di pregiudizialità tra l’accertamento dell’inadempimento del rappresentante e la decisione sulla domanda divisionale.

Sussiste il periculum in mora ai fini della revoca cautelare del rappresentante comune delle partecipazioni sociali allorché emerga il rischio concreto di reiterazione di condotte idonee a comprimere, fino alla divisione della quota, l’effettivo esercizio dei diritti partecipativi spettanti al contitolare.

Il giudice adito in via cautelare per la revoca del rappresentante comune delle partecipazioni sociali non può procedere contestualmente alla nomina di un nuovo rappresentante, dovendo tale nomina essere richiesta al tribunale nelle forme previste dall’art. 2468 c.c., che richiama gli artt. 1105 e 1106 c.c.

Tribunale di Milano, 13 Maggio 2025
Azione di classe ex art. 840-bis c.p.c.: inammissibilità per manifesta infondatezza
Nell’azione di classe disciplinata dagli artt. 840-bis e ss. c.p.c., la domanda è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza quando gli attori non abbiano fornito prova dei fatti costitutivi della pretesa...

Nell'azione di classe disciplinata dagli artt. 840-bis e ss. c.p.c., la domanda è dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza quando gli attori non abbiano fornito prova dei fatti costitutivi della pretesa [nel caso di specie, con riguardo alla qualità di microimprenditore ai sensi dell'art. 18, lett. d-bis), cod. cons. — la cui sussistenza è elemento costitutivo della legittimazione attiva e non può essere presunta — nonché alla titolarità del rapporto contrattuale con le convenute e all'esistenza e all'entità del danno lamentato]; in tale contesto, la richiesta di un termine per colmare le lacune istruttorie non può essere accolta, in quanto nel rito sommario di cognizione le parti sono tenute a dedurre negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie necessarie all'assolvimento dell'onere probatorio, senza possibilità di integrazioni successive.

Tribunale di Bari, 28 Maggio 2025
In Evidenza
Scioglimento società per impossibilità di funzionamento o per inattività della assemblea
L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea. La paralisi dell’assemblea nel...

L’art. 2484, co. 1, n. 3), c.c. prevede che le società di capitali si sciolgano in caso impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea.

La paralisi dell'assemblea nel deliberare può avere origine in contrasti tra i soci che impediscano la formazione delle maggioranze prescritte e deve precludere l'adozione di deliberazioni necessarie per il funzionamento della società, quali, in via esemplificativa, la nomina dell'organo amministrativo e l'approvazione del bilancio. In tal senso, l'organo assembleare deve apparire stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, ed in principalità quelle di approvazione annuale del bilancio d'esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali.

L'impossibilità di funzionamento dell'assemblea va rilevata necessariamente con riferimento alle cause che l'hanno determinata, onde valutare se il mancato funzionamento sia l’esito di insanabili contrasti tra i soci. Pertanto, sussiste la causa di scioglimento della società quando siano in concreto ravvisabili sintomi sufficienti per affermare che l'organo assembleare è stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni; situazione che può emergere sia dagli stessi verbali assembleari o dalla mancata assunzione di decisioni (ad esempio per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi o deliberativi) ma anche da dati oggettivi riferibili alla litigiosità giudiziale tra i soci: sussiste la causa di scioglimento della società costituita dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea laddove la situazione di dissidio tra i soci sia irreversibile e definitiva, non rendendo possibile alcun giudizio prognostico positivo in merito alla risoluzione del contrasto; per cui il dissidio insanabile tra i soci costituisce causa di scioglimento della società, quando, sulla base di un giudizio probabilistico, comporti l'impossibilità di proseguire l' attività comune.

Per quanto riguarda la nomina del liquidatore, una volta accertata la causa di scioglimento della società relativa all’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e disposta la sua messa in liquidazione, il Tribunale può nominare direttamente il liquidatore senza previo interpello assembleare dei soci. Ciò per ragioni di economia procedimentale, al fine di avviare prontamente la fase di liquidazione e perché sarebbe illogico preservare la competenza deliberativa dell’assemblea per la nomina del liquidatore (prevista dall’art. 2487 c.c. per il caso che la causa di scioglimento venga accertata in ambito societario) nel caso di accertamento giudiziale dell’ipotesi dissolutiva dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

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