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Tribunale di Bologna, 10 Ottobre 2025
Sequestro giudiziario di quote s.r.l.: niente misura cautelare se il periculum non supera l’astratta possibilità di trasferimento a terzi
In tema di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto quote di s.r.l. detentrice di compendio immobiliare, il requisito del periculum in mora non può essere desunto in...

In tema di sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. avente ad oggetto quote di s.r.l. detentrice di compendio immobiliare, il requisito del periculum in mora non può essere desunto in via automatica né dalla natura di bene mobile non registrato delle partecipazioni, con la correlata astratta applicabilità dell’art. 1153 c.c., né dal mero compimento di operazioni societarie di riorganizzazione (cambio di denominazione, trasferimento di sede, cancellazione da un diverso registro imprese, iscrizione di ipoteca a garanzia di debiti fiscali), trattandosi di scelte compatibili con una gestione imprenditoriale fisiologica. L’“opportunità della custodia” richiesta dall’art. 670 c.p.c. deve emergere da specifici elementi, anche presuntivi, sintomatici di un concreto e attuale rischio di dispersione o depauperamento del bene o della partecipazione; non sono sufficienti, a tal fine, la dedotta spregiudicatezza dell’acquirente, le modalità della due diligence o la gestione dell’immobile tramite contratto di affitto, ove risultino invece significativi investimenti sul compendio e non sia prospettata una probabile dismissione a breve termine.

Tribunale di Bologna, 6 Febbraio 2026
S.r.l. paralizzata dall’erede minorenne del socio di maggioranza: il Tribunale dichiara lo scioglimento e nomina il liquidatore
In tema di società a responsabilità limitata, integra causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci quando, a seguito del decesso...

In tema di società a responsabilità limitata, integra causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea dei soci quando, a seguito del decesso del socio titolare della partecipazione di maggioranza, l’unico erede (per di più minore) abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario ma non risulti ancora intestatario della quota nel registro delle imprese, sicché non è raggiungibile il quorum costitutivo/statutario necessario per deliberare sulle perdite che hanno eroso il capitale sociale al di sotto del minimo legale; in tale situazione di stallo, il tribunale, su ricorso dell’organo amministrativo e con l’adesione degli eredi/soci, può dichiarare lo scioglimento della società e nominare il liquidatore ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c.

Tribunale di Brescia, 28 Marzo 2025, n. 1264/2025
Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e azione di regresso in surrogazione
In caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055, comma...

In caso di fatto illecito imputabile a più soggetti (così come di responsabilità contrattuale da inadempimento di più obbligati), il concorso e la conseguente responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. (pacificamente applicabile anche alla responsabilità solidale in materia contrattuale) non sono esclusi dal diverso titolo di responsabilità di cui debbano rispondere i singoli autori, ciascuno dei quali abbia, con la propria condotta (anche tipica), causalmente contribuito al realizzarsi del danno. Il vincolo obbligatorio solidale scaturisce essenzialmente dall’unicità del fatto dannoso, intesa unicamente in relazione al danneggiato e non come identità delle norme giuridiche violate, secondo la regola di causalità materiale di cui all'art. 41 c.p. La fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere qualora a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. Ne consegue che, in presenza di fatto illecito imputabile a più soggetti ex art. 2055, primo comma c.c. secondo tale criterio, l’aver risarcito il danno o parte di esso (anche a seguito di eventuale transazione con il danneggiato) da parte di uno degli obbligati che sia chiamato a rispondere in base a uno specifico titolo di responsabilità non impedisce allo stesso di agire in regresso nei confronti di ciascuno dei altri (co)obbligati anche in base a titoli diversi per ottenere quanto versato in eccedenza rispetto alla quota interna di responsabilità.

Non è d’impedimento all’azione di regresso svolta in surrogazione del proprio assicurato dalla compagnia assicuratrice che abbia risarcito il danno o parte di esso la circostanza che l’assicurato non abbia, nel giudizio poi transatto, chiamato “in manleva” l’assicurazione medesima e che non abbia svolto o non si sia riservato di svolgere - in quello stesso giudizio - domanda di regresso verso i coobbligati, non sussistendo alcuna preclusione alla successiva introduzione dell’azione de qua che, peraltro, presuppone ex artt. 1203 n. 3 e art. 2055, secondo comma, c.c. l’avvenuto pagamento del debito solidale/risarcimento del danno.

L’azione di regresso ex artt. 1203 n. 3 e 2055, secondo comma, c.c. trova il proprio fondamentale presupposto nell’esistenza di una obbligazione solidale: essa spetta al coobbligato che abbia pagato l’intero debito o un importo superiore alla propria quota interna di responsabilità, avendo, in tal caso, diritto di pretendere dai coobbligati il recupero dell’eccedenza versata. L’azione di regresso presuppone, in altri termini, che un’ipotesi di concorso nell’illecito si sia realizzata, non avendo, altrimenti, l’attore alcun titolo per pretendere di essere dagli altri obbligati reintegrato di quanto versato in eccedenza - appunto - della propria quota interna di responsabilità. Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2055 c.c., la prescrizione dell’azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall’avvenuto pagamento e non già dal giorno dell’evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all’art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell’evento estintivo dell’obbligazione.

Tribunale di Ancona, 3 Dicembre 2024
Sulla liquidazione della quota del socio receduto ex art. 2473, comma 3, c.c.
Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3, c.c., data la sua evidente natura non contenziosa e stante il suo carattere di norma speciale, può essere promosso solamente...

Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3, c.c., data la sua evidente natura non contenziosa e stante il suo carattere di norma speciale, può essere promosso solamente dal socio receduto o dalla società e solo nel caso in cui non sussiste conflitto tra le parti relativamente alla legittimità del recesso (la citata disposizione quindi non si applica a tutte le ipotesi di scioglimento del rapporto societario ma esclusivamente alla ipotesi di scioglimento per recesso del socio). Trattasi infatti di una norma speciale (e come tale non suscettibile di applicazione analogica) che si applica esclusivamente alle ipotesi da essa contemplata. Qualora vi sia disaccordo tra i soci, l’individuazione del valore della quota del socio recedente è affidata esclusivamente all’esperto nominato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. La stima dell’esperto, completando il contenuto dell’accordo tra le parti, rende lo stesso perfetto in tutti i suoi elementi e vincolante. In presenza della stima dell’esperto non impugnata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 c.c., nel successivo giudizio introdotto dal socio receduto per ottenere il pagamento del dovuto le risultanze della predetta stima non possono essere contrastate dal convenuto sollecitandone una revisione o rinnovazione. Solo in caso di impugnazione per manifesta iniquità o erroneità della stima dell’esperto il Tribunale procede a una nuova determinazione, che altrimenti non gli competerebbe. Nel procedimento in sede di volontaria giurisdizione ex art. 1349 c.c. per la nomina dell’esperto cui demandare la stima del valore della quota sociale del socio receduto, il Tribunale compie un vaglio meramente incidentale sulla circostanza del recesso del socio, finalizzato alla mera verifica dei presupposti per l’attivazione del procedimento. Qualora sia controversa la legittimità del recesso del socio, un accertamento in tal senso deve essere compiuto in sede contenziosa, con statuizione astrattamente idonea al giudicato. Nel procedimento introdotto ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c. per la valutazione della quota del socio receduto, la determinazione contenuta nella perizia dell’esperto nominato ex art. 1349 c.c. dal Tribunale in sede di volontaria giurisdizione è vincolante per le parti, le quali possono sottrarvisi solo attraverso un’impugnazione che ne contesti la manifesta iniquità o erroneità. In caso di fondatezza delle doglianze, le parti vengono liberate dal vincolo assunto. In una simile ipotesi, la pronuncia del Giudice adito per l’impugnazione assume un duplice contenuto, da un lato quello tipicamente contenzioso avente ad oggetto l’accertamento della lamentata manifesta iniquità o erroneità della stima, e dall’altro quello più propriamente di volontaria giurisdizione avente ad oggetto la nuova determinazione, sostitutiva della precedente.

Tribunale di Milano, 7 Ottobre 2025
Ispezione delle scritture contabili da parte del socio e revoca dell’amministratore di Srl
Dal momento che l’esercizio in buona fede del diritto del socio all’ispezione presuppone la previa richiesta rivolta in via stragiudiziale all’amministratore – richiesta in assenza della quale non può affermarsi...

Dal momento che l’esercizio in buona fede del diritto del socio all’ispezione presuppone la previa richiesta rivolta in via stragiudiziale all’amministratore - richiesta in assenza della quale non può affermarsi che il diritto sia stato negato o limitato illegittimamente dalla società - la domanda proposta ex art. 2476 comma 2 c.c. per disporre l’ispezione delle scritture contabili, della documentazione amministrativa e dei libri sociali di una Srl non può trovare accoglimento ove non sia stata inviata o ove, comunque, manchi la prova di tale invio prima del deposito del ricorso.

Quanto alla domanda di revoca dell’amministratore ex art. 2476 comma 3 c.c., difetta il fumus boni iuris quando gli addebiti riguardino fatti non imputabili all’amministratore in carica ovvero atti rientranti nei poteri gestori e sorretti da ragioni economiche non manifestamente irragionevoli (i.e. vendita di beni sociali conforme all’oggetto sociale, deliberata dal precedente amministratore, effettuata a prezzo superiore alla stima e finalizzata a reperire liquidità per esigenze della società).

Tribunale di Bari, 17 Ottobre 2025
S.r.l. e diritto di controllo del socio non amministratore: oggetto ed estensione della consultazione ex art. 2476, comma 2, c.c.
In tema di s.r.l., il diritto del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti amministrativi ex art. 2476, comma 2, c.c. si estende ai libri sociali...

In tema di s.r.l., il diritto del socio non amministratore di consultare i libri sociali e i documenti amministrativi ex art. 2476, comma 2, c.c. si estende ai libri sociali previsti dall’art. 2421 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, nonché ai libri e alle scritture contabili obbligatorie che deve tenere l’imprenditore che esercita attività commerciale, ivi compresi il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, i mastrini o schede di conto, le scritture ausiliarie di magazzino, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture contabili dei sostituti d’imposta, oltre agli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e alle copie di quelle spedite; vi rientrano altresì, in forza dell’interpretazione estensiva del riferimento ai documenti relativi all’amministrazione, anche gli estratti conto bancari. Restano invece esclusi i documenti appositi e di nuova formazione, non rientranti nelle scritture contabili della società, nonché le richieste meramente esplorative relative a documenti della cui esistenza non si abbia alcuna prova.

Tribunale di Bologna, 12 Gennaio 2026
Rapporti tra denuncia ex art. 2409 c.c. e aperura delle liquidazione volontaria
L’apertura della liquidazione volontaria della società non determina di per sé l’improcedibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dal socio per denunciare le irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore...

L’apertura della liquidazione volontaria della società non determina di per sé l’improcedibilità del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dal socio per denunciare le irregolarità gestorie poste in essere dall’amministratore e nell’ambito del quale sia già stata disposta l’ispezione, ma ciò ove però le irregolarità denunciate possano continuare a produrre effetti pregiudizievoli, in quanto con la messa in liquidazione non cessa la gestione dell’impresa in modo automatico e tanto più nel caso in cui liquidatore sia il medesimo soggetto che era amministratore, è astrattamente ipotizzabile che le modalità di gestione continuino ad essere le medesime. Tuttavia qualora l’attività di impresa sia cessata e non vi sia più continuità (nel caso di specie sono stati licenziati i dipendenti e ceduti i beni strumentali) viene meno il requisito dell’attualità delle condotte irregolari, con il che viene meno anche la possibilità di revocare il liquidatore in carica.

Tribunale di Ancona, 4 Agosto 2025, n. 1350/2025
Sul trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori di società di capitali
Le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita “trattamento di fine mandato”, quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale...

Le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita "trattamento di fine mandato", quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. Il T.F.M. riconosciuto all'amministratore raffigura una forma di compenso che l'azienda accantona, andando a costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro: il T.F.M. è considerato, quindi, una retribuzione differita. La vigente disciplina civilistica non prevede regole specifiche in merito all'attribuzione del T.F.M. agli amministratori. Infatti, il codice civile non disciplina la suddetta indennità (l’art. 2120 c.c. regola la diversa figura del TFR). Sebbene manchi nella disciplina civilistica l’espressa previsione dell’indennità di fine mandato, è però fuor di dubbio che la possibilità di riconoscere agli amministratori tale emolumento sia consentita, rientrando tale indennità nella stessa nozione di “compenso” lato sensu inteso. In assenza di un’espressa previsione normativa, tuttavia, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce - come si è detto- solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall’assemblea dei soci. La determinazione del compenso dovuto a titolo di trattamento di fine mandato, così come la definizione delle modalità di erogazione è, in tal modo, sostanzialmente lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, pur dovendo basarsi su criteri di congruità rispetto alla realtà economica della società. In assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso può quindi essere stabilito in misura fissa, con corresponsione periodica, o in unica soluzione, oppure può essere rappresentato (in tutto o in parte) anche da una partecipazione agli utili. Peraltro, ogni rapporto di amministrazione è “autonomo” e “distinto” da quello precedente, in quanto si fonda su un “atto di volontà” (la delibera di nomina), che si perfeziona con l’accettazione dell’incarico. L’autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l’esigibilità dell’indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo.

Tribunale di Bari, 24 Febbraio 2025, n. 723/2025
Criteri per l’individuazione dell’amministratore di fatto
La figura dell’amministratore di fatto ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza...

La figura dell'amministratore di fatto ricorre per la sola circostanza dello stabile esercizio di funzioni gestorie, non soltanto quando la nomina alla carica amministrativa risulti irregolare, ma anche in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società. La stessa appare integrata, quindi, nel caso in cui taluno eserciti in concreto funzioni amministrative in una società di capitali, anche in difetto di una regolare deliberazione di nomina. Per essere rilevanti, al fine di giungere a qualificare un soggetto quale amministratore di fatto, le attività gestorie (svolte concretamente) devono presentare carattere sistematico e non si devono esaurire soltanto nel compimento di singoli atti di natura eterogenea ed occasionale.

La persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata, quindi, amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza. A prescindere dunque dalle investiture formali, si avrà un amministratore di fatto qualora si abbia l'esercizio in concreto di un'attività di amministrazione intesa come un insieme di atti coordinati sul piano funzionale dalla unità dello scopo; attività svolta senza subordinazione, e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione - se non di superiorità - con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi.

Tribunale di Catanzaro, 17 Settembre 2025
Il periculum in mora nel sequestro conservativo: presupposti oggettivi e soggettivi
Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del...

Il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata ad assicurare al creditore la possibilità di espropriare in futuro quei beni del debitore potenzialmente sottraibili, nelle more del giudizio di merito, alla garanzia del credito ex art. 2740 c.c..

La concessione del sequestro conservativo è subordinata alla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al periculum in mora, esso non può consistere nel mero timore soggettivo del creditore di perdere la garanzia del proprio credito, ma deve invece corrispondere ad una situazione reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito in modo da non soddisfare più la funzione di garanzia che gli è propria. La sussistenza del periculum in mora può essere desunta sia da elementi oggettivi riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, evincibili da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata. Quanto alle situazioni di carattere soggettivo, si ritiene che l’elemento soggettivo del periculum possa essere individuato in comportamenti processuali o extraprocessuali del debitore, ivi compreso l’atteggiamento e la personalità del debitore sequestrando, valutati anche attraverso pregressi comportamenti negoziali e processuali, e che è pur sempre necessario che tali comportamenti lascino presagire un’imminente dispersione o depauperamento del proprio patrimonio.

Tribunale di Ancona, 11 Marzo 2024, n. 520/2024
Procedimento cautelare ante causam, liquidazione delle spese e rinuncia tacita al compenso dell’amministratore di s.r.l.
È inammissibile la domanda volta ad ottenere, in un successivo giudizio di merito, la condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute per la precedente fase cautelare ante causam, ove...

È inammissibile la domanda volta ad ottenere, in un successivo giudizio di merito, la condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute per la precedente fase cautelare ante causam, ove tale procedimento si sia concluso con ordinanza di revoca del sequestro conservativo ex art. 669 decies c.p.c., intervenuta prima dell’introduzione del giudizio di merito. La revoca del sequestro ante causam comporta infatti la conclusione del procedimento cautelare e il venir meno della necessità di introdurre il giudizio di merito, sicché la parte ricorrente aveva l’onere di richiedere le spese e i compensi relativi alla fase cautelare nell’ambito del procedimento di revoca. In applicazione dell’art. 91 c.p.c., la liquidazione delle spese va chiesta all’esito del processo e deve essere pronunciata dal giudice adito con il provvedimento che lo chiude.

La rinuncia al compenso da parte dell'amministratore può essere anche tacita, trovando espressione in un c.d. comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto. L'effettivo esercizio di una simile facoltà viene dalla giurisprudenza di legittimità inquadrato nello schema generale della remissione del debito di cui alle norme degli artt. 1236 ss. c.c., con l'applicazione delle relative regole. Per leggere in termini di rinuncia un comportamento non sorretto da scritti o da parole o da altri codici semantici qualificati, occorre comunque che lo stesso faccia emergere una volontà oggettivamente e propriamente incompatibile con quella di mantenere in essere il diritto. A tal fine è pertanto necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. Non è pertanto sufficiente la mera inerzia o il silenzio.

Corte d'appello di Brescia, 21 Maggio 2025
Garanzia fideiussoria e inadempimento contrattuale
Un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi che non vi abbiano partecipato. La cessazione della materia del contendere tra le parti di una transazione è subordinata...

Un accordo transattivo non può spiegare effetti a danno dei terzi che non vi abbiano partecipato.

La cessazione della materia del contendere tra le parti di una transazione è subordinata all’allegazione e alla prova del verificarsi delle condizioni stabilite nell’accordo medesimo per la sua piena efficacia.

L’unico presupposto perché il fideiussore possa agire nei confronti degli altri fideiussori è che egli abbia onorato in tutto o in parte il credito da lui garantito.

La domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. fondata sul presupposto dell’altrui inadempimento all’obbligo fideiussorio è infondata qualora la parte non abbia provato il proprio adempimento.

La segnalazione alla centrale rischi deve ritenersi legittima qualora derivi dall’inadempimento delle garanzie fideiussorie liberamente e validamente concesse in favore dei creditori.

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