Ricerca Sentenze
Tribunale di Bologna, 9 Gennaio 2024, n. 57/2024
Sulla qualifica di amministratore di fatto nelle s.r.l.
La qualifica di amministratore di fatto di una s.r.l. ricorre quando un soggetto, in assenza di formale investitura, si ingerisce stabilmente nella gestione sociale esercitando in modo sistematico e continuativo...

La qualifica di amministratore di fatto di una s.r.l. ricorre quando un soggetto, in assenza di formale investitura, si ingerisce stabilmente nella gestione sociale esercitando in modo sistematico e continuativo funzioni proprie dell’organo amministrativo. Costituiscono indici rivelatori di tale ruolo, tra gli altri, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al suo vaglio. Non è invece sufficiente il compimento di atti isolati o occasionali, quali la sottoscrizione di un singolo contratto in nome della società, ove tali condotte risultino compatibili con le mansioni proprie di un impiegato amministrativo di una s.r.l. di piccole dimensioni e non rivelino un’effettiva ingerenza stabile nella gestione sociale.

Tribunale di Catanzaro, 1 Ottobre 2025
Il diritto del socio di s.r.l. di informazione e consultazione dei libri e dei documenti sociali: presupposti e limiti
Il diritto del socio che non partecipa all’amministrazione, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., è esigibile nei confronti della società e consiste nel diritto di avere notizie sullo svolgimento...

Il diritto del socio che non partecipa all’amministrazione, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., è esigibile nei confronti della società e consiste nel diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e/o di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione della società.

La disciplina delle s.r.l. ha attuato una privatizzazione del controllo sull’operato dell’organo amministrativo, sicché deve ritenersi sussistente il diritto incondizionato del socio non amministratore di esercitare un permanente sindacato sulla gestione sociale, funzionale alla salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto alle condotte degli amministratori. L’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore induce a ritenere che: a) tale diritto possa essere esercitato in qualunque momento dell’esercizio sociale; b) è tanto più necessario proprio nel momento del conflitto con gli altri soci o con la gestione societaria; c) abbia per oggetto la più ampia gamma di informazioni, tanto in ordine alla gestione passata quanto alle scelte gestionali intraprese e da intraprendere; d) possa esplicarsi tramite delega a professionista di fiducia.

Deve inoltre riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio, in omaggio al principio generale di buona fede e di correttezza (cd. abuso di diritto), con la conseguenza che sono da considerare illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi. Il socio deve, pertanto, astenersi da una ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni, di cui il socio non abbia effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l’attività sociale. Parimenti risulta contraria a buona fede la richiesta di informazioni per fini antisociali e, in ogni caso, la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.

Tribunale di Firenze, 11 Aprile 2025
Sequestro conservativo e periculum in mora tra elementi oggettivi e soggettivi
Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, e non ancorato al...

Ai fini del sequestro conservativo, il periculum in mora richiede il reale pericolo di dispersione della garanzia del credito, da intendersi in senso oggettivo e concreto, e non ancorato al mero apprezzamento soggettivo, astratto e personale del creditore. Il pregiudizio può desumersi, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi oggettivi (avvenimenti che incidono sulla composizione del patrimonio, quali l’iscrizione di ipoteca giudiziale), sia da elementi soggettivi (desumibili dal comportamento del debitore, tenuto prima o durante il processo, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il deprezzamento del patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata, così da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la pretesa non verrà soddisfatta).

Tribunale di Genova, 19 Maggio 2025, n. 1341/2025
Amministratore di fatto e direttore generale di fatto
Non è configurabile la qualità di amministratore di fatto in capo al dipendente che, ancorché qualificato come “direttore” nei verbali del consiglio di amministrazione e investito di mansioni di rilevante...

Non è configurabile la qualità di amministratore di fatto in capo al dipendente che, ancorché qualificato come "direttore" nei verbali del consiglio di amministrazione e investito di mansioni di rilevante contenuto tecnico-operativo, risulti destinatario di direttive impartite dall'organo collegiale e soggetto al potere disciplinare della società, non essendo sufficiente, ai fini della prova dell'inserimento organico nella gestione dell'impresa, il compimento di atti eterogenei, episodici o occasionali, né assumendo rilievo, in tal senso, la delega ad operare sul conto corrente sociale entro un limite di importo per operazione, ove giustificata da ragioni di mero snellimento gestionale.

Il regime di responsabilità previsto dall’art. 2396 c.c. è applicabile al direttore generale soltanto quando la relativa posizione derivi da una nomina formale dell’assemblea o del consiglio di amministrazione fondata su una previsione statutaria, non potendo tale presupposto essere sostituito, in via estensiva o analogica, dalle sole mansioni svolte.

L'ammissione del credito al passivo fallimentare non fa stato tra le parti al di fuori della procedura concorsuale, poiché il giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre esclusivamente la statuizione di accoglimento o rigetto della domanda di ammissione, senza precludere l'esercizio, in altra sede, dell'azione di responsabilità fondata su un diverso titolo.

In assenza di imputazioni penali a carico del convenuto, l'azione di responsabilità è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo, distinto e successivo rispetto al momento della determinazione contabile della perdita del capitale sociale.

Tribunale di Bari, 4 Marzo 2024, n. 1072/2024
Azione ex art. 146 l.fall.: onere probatorio rafforzato e insussistenza di “società di fatto” nel gruppo familiare
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., confluiscono le azioni previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., le quali conservano i rispettivi presupposti e la...

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., confluiscono le azioni previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., le quali conservano i rispettivi presupposti e la relativa disciplina. La curatela è tenuta ad allegare le specifiche violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori e a provare il danno effettivamente arrecato al patrimonio sociale e il nesso causale tra la condotta e il pregiudizio, mentre incombe sugli amministratori la prova della non imputabilità dell’inadempimento.

La sola esistenza di rapporti familiari tra i soci e di imprese riconducibili al medesimo nucleo familiare, anche operanti in settori comuni, non consente di imputare indistintamente a tutti i soggetti coinvolti le condotte depauperative, né è sufficiente a dimostrare l’esistenza di una direzione unitaria o di una società di fatto, occorrendo la rigorosa prova del comune intento sociale e della gestione unitaria degli affari sociali.

La violazione dei doveri gestori costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, della responsabilità risarcitoria, dovendo essere provati anche il deterioramento effettivo della situazione patrimoniale della società e la sua diretta riconducibilità causale alla condotta contestata. La liquidazione equitativa del danno è ammessa soltanto quando l’irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili impedisca l’accertamento degli specifici effetti dannosi.

Tribunale di Bari, 4 Giugno 2025, n. 2162/2025
Differenza tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia e perdita del diritto di regresso del garante
Una convenzione stipulata tra un confidi e un istituto di credito deve qualificarsi come fideiussione, anziché come contratto autonomo di garanzia, qualora dalle relative clausole si ricavi il carattere accessorio...

Una convenzione stipulata tra un confidi e un istituto di credito deve qualificarsi come fideiussione, anziché come contratto autonomo di garanzia, qualora dalle relative clausole si ricavi il carattere accessorio della garanzia, desumibile dalla previsione di una garanzia solidale, dall’assenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” e dall’identità tra obbligazione principale e obbligazione del garante. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 1952 c.c., ai sensi del quale il fideiussore perde il diritto di regresso verso il debitore principale se, avendo omesso di informarlo del pagamento eseguito in favore del creditore, il debitore paga ugualmente il debito. La perdita del diritto di regresso del confidi comporta il diritto del socio al recesso dalla cooperativa e alla restituzione delle quote sociali, restando salva l’azione di ripetizione del fideiussore nei confronti del creditore.

Corte d’appello di Torino, 10 Marzo 2025, n. 226/2025
Il giudizio di confondibilità del marchio complesso
La valutazione della somiglianza tra marchi complessi non può limitarsi all’esame isolato di una singola componente, dovendo procedersi a un raffronto globale e sintetico dell’impressione d’insieme prodotta da ciascun segno,...

La valutazione della somiglianza tra marchi complessi non può limitarsi all'esame isolato di una singola componente, dovendo procedersi a un raffronto globale e sintetico dell'impressione d'insieme prodotta da ciascun segno, con riguardo a tutti gli elementi salienti — grafici, visivi e denominativi — e al ricordo mnemonico che ne conserva il consumatore medio di riferimento. L'elemento figurativo può occupare una posizione equivalente a quella denominativa quando, per forma, dimensioni, colore o collocazione, contribuisca in misura determinante alla capacità distintiva complessiva del segno.

L'incorporazione in un marchio complesso dell'elemento nominativo o figurativo che caratterizza un marchio anteriore integra contraffazione solo ove gli ulteriori elementi del segno posteriore non determinino un'alterazione sostanziale del significato complessivo. Tale principio non opera, tuttavia, quando il segno anteriore non sia mai stato impiegato come marchio semplice autonomo, ma sempre in combinazione con altri elementi: in tal caso la condivisione del solo elemento denominativo comune non è di per sé sufficiente a determinare confondibilità.

Tribunale di Firenze, 10 Dicembre 2025, n. 3996/2025
Limiti al diritto del socio non amministratore di accesso alla documentazione ai fini dell’approvazione del bilancio
Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai fini della manifestazione del voto consapevole e informato in sede...

Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai fini della manifestazione del voto consapevole e informato in sede di approvazione del bilancio, non tutti i documenti sociali assumono rilevanza e che defatiganti richieste di accesso non possono valere a paralizzare l’attività sociale.

Tribunale di Firenze, 27 Gennaio 2025, n. 275/2025
Rendiconto di s.a.s. in contabilità semplificata: obbligo di stato patrimoniale ex art. 2320 c.c.
Costituisce ius receptum il fatto che la deliberazione di assemblea societaria di s.a.s., con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dal disposto di cui all’art. 2320, comma...

Costituisce ius receptum il fatto che la deliberazione di assemblea societaria di s.a.s., con la quale venga approvato il bilancio in maniera difforme dal disposto di cui all’art. 2320, comma 3, c.c., sia da ritenersi nulla per contrasto con norma imperative (nella specie, art. 2379 c.c.), poste a tutela di interessi che trascendono il perimetro della compagine sociale e riguardano anche terzi, anch’essi destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale della società.

L’invalidità della delibera di accantonamento degli utili ricorre solo nelle ipotesi in cui questa implichi, per la rilevanza degli importi e l’assenza di ogni motivazione in ordine alle ragioni della scelta, un intento vessatorio nei confronti del socio di minoranza.

Tribunale di Perugia, 27 Giugno 2025
Segreti commerciali ex artt. 98–99 c.p.i.: valutazione dei requisiti in sede cautelare
In tema di tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., il provvedimento di descrizione ex art. 129 c.p.i. richiede una valutazione del fumus boni iuris meno rigorosa...

In tema di tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i., il provvedimento di descrizione ex art. 129 c.p.i. richiede una valutazione del fumus boni iuris meno rigorosa rispetto al sequestro, in quanto istituto cautelare finalizzato non all'anticipazione della tutela sostanziale bensì alla salvaguardia del diritto alla prova, essendo sufficiente il ragionevole sospetto di una violazione o la non pretestuosità della domanda. Il sequestro cautelare postula invece la verosimile sussistenza dei requisiti di cui all'art. 98 c.p.i. - segretezza delle informazioni, valore economico e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto - requisiti che possono essere apprezzati dal giudice anche sulla base della documentazione prodotta in atti, indipendentemente dall'esito parziale o incompleto della consulenza tecnica d'ufficio.

Corte d'appello di Ancona, 4 Febbraio 2026, n. 134/2026
Responsabilità contrattuale dell’amministratore di società di persone e riparto dell’onere probatorio
Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, trovando fondamento in un rapporto avente la sostanza di un...

Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, trovando fondamento in un rapporto avente la sostanza di un mandato; sicché, a fronte di somme fuoriuscite dall'attivo della società a titolo di utili o compensi erogati, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale. L'operatività, in favore della società, del regime di riparto probatorio proprio della responsabilità contrattuale presuppone pur sempre la dimostrazione dell'esistenza delle somme asseritamente distratte quale componente dell'attivo sociale; in difetto di tale prova — non surrogabile dalle scritture contabili né da elementi di mera consistenza presuntiva — la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 2260 c.c. non può trovare accoglimento.

Le scritture contabili della società sono prive di adeguato rilievo probatorio, ai sensi dell'art. 2709 c.c., nei confronti di colui che, alla data cui il saldo si riferisce, non rivestiva più la qualità di socio né quella di amministratore.

Non integra atto di gestione fonte di responsabilità dell'amministratore ex art. 2260 c.c. il recesso dal contratto di affitto di azienda che si risolva nella mera ricognizione di un effetto — la caducazione del rapporto negoziale — già verificatosi per effetto della pregressa morosità della società e del successivo avvalimento, ad opera del concedente, della clausola risolutiva espressa, difettando in tal caso il nesso di causalità tra la condotta gestoria e il danno lamentato.

Corte d'appello di Firenze, 26 Giugno 2024, n. 1159/2024
Rispetto del principio del contraddittorio nell’arbitrato irrituale
Nell’arbitrato irrituale, procedura deformalizzata e la determinazione dei cui caratteri è rimessa alla scelta delle parti, la regola fondamentale del contraddittorio non deve essere rispettata tramite la osservanza di una...

Nell'arbitrato irrituale, procedura deformalizzata e la determinazione dei cui caratteri è rimessa alla scelta delle parti, la regola fondamentale del contraddittorio non deve essere rispettata tramite la osservanza di una schema prestabilito, ma nella sua essenza, implicante la possibilità di rappresentare la propria posizione e di conoscere compiutamente quella altrui, ancorché al di fuori del rigore di fasi progressive, con la possibilità di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e quindi da assicurare l'osservanza della regola "audiatur et altera pars".

logo