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Tribunale di Milano, 29 Dicembre 2025, n. 10060/2025

Amministratore di fatto e la responsabilità per mala gestio in conflitto di interessi

Tribunale di Milano, 29 Dicembre 2025, n. 10060/2025
Amministratore di fatto e la responsabilità per mala gestio in conflitto di interessi

Nel processo civile la costituzione del convenuto già dichiarato contumace è inammissibile ove avvenga dopo il momento in cui il giudice ha fissato l’udienza di rimessione della causa in decisione, ai sensi dell’art. 293 c.p.c.; tale disciplina, applicabile anche al rito semplificato, non viola gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto realizza un ragionevole bilanciamento tra diritto di difesa, stabilità del contraddittorio, economia processuale e ragionevole durata del processo.

È configurabile la qualifica di amministratore di fatto in capo al soggetto che, pur privo di formale investitura assembleare, si inserisca stabilmente e non occasionalmente nella gestione della società, esercitando autonomia decisionale interna ed esterna, impartendo direttive, condizionando le scelte operative e intrattenendo rapporti con soci, amministratori, clienti e fornitori. La prova dell’amministrazione di fatto può essere desunta da indici sintomatici quali la partecipazione continuativa alla pianificazione commerciale e finanziaria, la definizione delle strategie di vendita, la gestione degli ordini, degli incassi, delle fatture e dei rapporti con i clienti, nonché l’utilizzo di un indirizzo e-mail riferibile alla società e la spendita del nome sociale nei rapporti esterni.

L’amministratore di fatto di una società di capitali risponde, al pari dell’amministratore di diritto, dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2394 e 2476 c.c., nonché, in sede concorsuale, ai sensi dell’art. 146 l. fall., quando la sua condotta gestoria violi i doveri di diligenza, correttezza e conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Tale modello operativo, ove determini l’accumulo di crediti di fatto inesigibili verso il fornitore e di corrispondenti debiti verso i clienti rimasti insoddisfatti, comporta la responsabilità dell’amministratore di fatto per il danno arrecato alla società e ai creditori sociali, danno che può essere liquidato nell’importo delle passività generate dalla condotta gestoria negligente e causalmente riconducibili al dissesto societario. Integra mala gestio la condotta dell’amministratore di fatto che, trovandosi in posizione di conflitto di interessi quale amministratore o dominus dell’unico fornitore della società, induca quest’ultima a concentrare la propria attività commerciale su tale unico fornitore estero, senza adeguata contrattualizzazione del rapporto, senza garanzie sull’adempimento, senza diversificazione delle controparti e mediante sistematico versamento anticipato delle somme incassate dai clienti.

In presenza di un conflitto di interessi tra l’amministratore di fatto e la società amministrata, il sindacato giudiziale sulle scelte gestorie non incontra i limiti ordinariamente derivanti dalla business judgment rule, potendo il giudice verificare più ampiamente la conformità delle decisioni assunte ai criteri di correttezza, diligenza, prudenza e ragionevolezza economica.

Data Sentenza: 29/12/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro: RG 35298 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/05/2026
Massima a cura di: Jacopo Coppola
Jacopo Coppola

Praticante Avvocato del Foro di Milano, Dottorando di ricerca e Cultore della materia in diritto commerciale. Nell'ottobre 2025 consegue la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano con voti 110/110, discutendo una tesi in diritto commerciale dal titolo "La ricapitalizzazione della società nel concordato preventivo: tra diritto societario e concorsuale", relatore: Chiar.mo Prof. Andrea Vicari. Dal 2026 è dottorando di ricerca in diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Bergamo, Scienze Giuridiche, XLII° ciclo e Cultore della materia presso la cattedra di diritto commerciale nella facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. Esercita l'attività professionale presso lo Studio Legale Avv. Prof. Giorgio De Nova, nelle materie di suo principale interesse: Contenzioso & Arbitrati in ambito civile e commerciale.

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