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Tribunale di Bari, 13 Settembre 2024, n. 3841/2024

Consorzi di urbanizzazione: natura giuridica, regime delle delibere e opposizione a decreto ingiuntivo

Tribunale di Bari, 13 Settembre 2024, n. 3841/2024
Consorzi di urbanizzazione: natura giuridica, regime delle delibere e opposizione a decreto ingiuntivo

I consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni si coniugano con un forte profilo di realità, disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, non trovando invece applicazione le norme del codice civile in materia di consorzi. La presenza di un’organizzazione di soggetti accomunati dal fatto di essere proprietari esclusivi di un lotto edificabile o di una costruzione, compresi in un comparto edificatorio e l’esistenza di un collegamento reale tra appartenenza all’organizzazione e proprietà di un bene alla cui valorizzazione è preordinata tutta l’attività dell’organizzazione, rende di chiara evidenza l’analogia che sussiste fra il consorzio di urbanizzazione ed il condominio negli edifici, caratterizzato dalla coesistenza delle proprietà solitarie sulle singole unità immobiliari con la comproprietà sulle parti comuni poste al servizio delle singole unità immobiliari; ne consegue che la materia delle delibere consortili è assimilabile a quella delle delibere delle assemblee condominiali e che l’impugnazione delle medesime è assoggettata al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c. In tale prospettiva, la mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di un consorzio di urbanizzazione ad uno dei partecipanti, in quanto vizio del procedimento collegiale, comporta non già la nullità, bensì l’annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel predetto termine di trenta giorni — decorrente dalla comunicazione per i consorziati assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti — è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al consorzio.

Tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi consortili e la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da giustificare la sospensione del procedimento di opposizione ex art. 295 c.p.c.; questo, giacchè, da un lato, il diritto di credito del consorzio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l’eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo non comporta anche l’insussistenza del diritto del consorzio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati e considerato, dall’altro, che l’eventuale contrasto tra giudicati potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera. Nel giudizio di opposizione, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione; ne consegue l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, dell’eccezione con la quale l’opponente deduca solo l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento. Pertanto, il giudice deve accogliere l’opposizione qualora la delibera di approvazione sia stata annullata in altro procedimento giudiziario ovvero sia validamente impugnata in via principale e contestuale; per converso, ove la delibera non sia stata impugnata, il giudice non può accogliere l’opposizione sulla base della non corretta ripartizione dei contributi indicata nella delibera stessa.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 13/09/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Enzo Davide Ruffo
Registro: RG 3309 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 19/08/2026
Massima a cura di: Jacopo Rencricca
Jacopo Rencricca

Avvocato d'impresa, dottore di ricerca di Diritto Commerciale presso "La Sapienza" di Roma in Diritto Commerciale e masterizzato in "Business and Company Law".

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