Salvo diversa previsione contenuta nell’atto costitutivo della società a responsabilità limitata, l’assemblea dei soci si considera regolarmente costituita quando gli avvisi di convocazione siano stati inviati agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione, oppure nel diverso termine eventualmente stabilito dall’atto costitutivo. Tale presunzione di regolarità, tuttavia, può essere superata qualora il destinatario provi che, per ragioni a lui non imputabili, non abbia ricevuto l’avviso di convocazione oppure lo abbia ricevuto con un ritardo tale da impedirgli concretamente di partecipare all’assemblea. L’accertamento e la valutazione di tali circostanze di fatto spettano al giudice di merito.