Nel contratto preliminare di cessione dell’intero capitale di una società, la condizione sospensiva costituita dal rilascio di un’autorizzazione amministrativa [per una struttura turistico ricettiva di rilevanti dimensioni sull’immobile della società], alla cui attuazione il promissario acquirente si sia impegnato, ha carattere misto ed è soggetta all’obbligo di buona fede previsto dall’art. 1358 c.c. Tale obbligo non impone la presentazione di un progetto o di un’istanza formale, se il contratto non la prevede, ed è adempiuto con l’effettiva attivazione presso gli enti competenti per verificare la fattibilità dell’opera, quando ne emerga l’incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti.
La finzione di avveramento prevista dall’art. 1359 c.c. non opera quando la condizione sia posta anche nell’interesse della parte che non l’ha realizzata e il mancato avveramento non le sia imputabile. Qualora la clausola colleghi l’inefficacia del contratto al mero mancato rilascio dell’autorizzazione entro il termine, la condizione si considera non avverata anche in assenza di un diniego espresso dell’amministrazione.