La liquidazione della quota del socio escluso da una società di persone richiede, ai sensi dell’art. 2289 c.c., una situazione patrimoniale straordinaria riferita alla data dell’esclusione, che esprima l’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale, compreso l’avviamento, e può essere condotta con il metodo misto patrimoniale-reddituale. L’onere di provare il valore della quota grava sulla società, i cui soci amministratori sono tenuti a rendere il conto della gestione anche a questo fine; l’avviamento può essere stimato con il metodo matematico previsto dal d.P.R. n. 460/1996.
I rapporti di dare e avere tra la società e il socio escluso si determinano alla data dell’esclusione, sicché nel giudizio di liquidazione della quota non possono essere detratte le somme versate al socio in epoca successiva, in difetto di domanda riconvenzionale o di tempestiva eccezione di compensazione della società. Non sono utilizzabili, se la controparte vi si oppone, i documenti sugli acconti versati al socio prodotti per la prima volta con le osservazioni alla bozza della consulenza tecnica, dopo la scadenza dei termini istruttori, perché il consulente non può supplire all’onere probatorio della parte.