L’ingerenza di altri soci nella gestione della s.r.l., anche se tale da configurare una coamministrazione di fatto, non esclude la responsabilità verso la società dell’amministratore di diritto e può soltanto concorrere con essa, rilevando nei rapporti con i soci che si siano ingeriti, i quali non possono pretendere il risarcimento di danni che hanno concorso a cagionare. La società può agire contro il solo amministratore formale, senza che sussista litisconsorzio necessario con gli amministratori di fatto, e la libera accessibilità delle scritture contabili non fa sorgere in capo ai soci un obbligo di controllarne la veridicità.
Quando non sia allegato il momento in cui si è verificata la perdita del capitale e l’irregolare tenuta della contabilità impedisca di determinare i netti patrimoniali, il danno da prosecuzione dell’attività non può essere liquidato con il criterio della differenza dei netti patrimoniali né, in assenza di una procedura concorsuale, con quello del deficit fallimentare, ma va liquidato in via equitativa. Esso può allora essere commisurato alle sanzioni, agli interessi e agli altri oneri eccedenti la quota capitale dei debiti tributari e previdenziali non pagati, perché l’amministratore, a fronte della mancanza di liquidità, avrebbe dovuto proporre la ricapitalizzazione o la liquidazione della società.
La delibera che autorizza l’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore di s.r.l. deve indicare gli addebiti che si intendono far valere; il vizio è sanabile, anche nel giudizio d’appello, con una nuova delibera recante l’indicazione analitica delle censure, adottata nel termine assegnato ai sensi dell’art. 182 c.p.c., con efficacia retroattiva.