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Tribunale di Firenze, 1 Dicembre 2025, n. 3891/2025

Deficit fallimentare e prova della perdita del capitale in assenza di contabilità

Tribunale di Firenze, 1 Dicembre 2025, n. 3891/2025
Deficit fallimentare e prova della perdita del capitale in assenza di contabilità

L’assenza di contabilità non basta a giustificare la liquidazione del danno con il criterio del deficit fallimentare previsto dall’ultimo periodo dell’art. 2486, comma 3, c.c., che presuppone l’accertamento dell’illecita prosecuzione dell’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento; il curatore deve dunque provare che il capitale è stato perduto, quando lo è stato, che l’attività è proseguita dopo quel momento e che ne è derivato un incremento del deficit. In mancanza dei bilanci, il momento della perdita può essere ricostruito raffrontando l’ultimo bilancio depositato con la data di insorgenza dei crediti ammessi al passivo, e il danno coincide allora con il deficit fallimentare al netto dei debiti già esistenti a quel momento.

Qualora il curatore lamenti la dispersione del valore positivo della società per effetto della prosecuzione dell’attività, il danno va liquidato analiticamente, raffrontando le singole voci attive dell’ultimo bilancio con quelle rinvenute in sede fallimentare, e non con il criterio del deficit fallimentare.

Data Sentenza: 01/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Stefania Grasselli
Registro: RG 8065 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 04/10/2026
Massima a cura di: Simone D'Alessandro
Simone D'Alessandro

Laureato con lode presso l'Università degli Studi di Trento, collabora con un primario studio legale interazionale presso la sede di Milano.

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